Messina, 28 maggio 2019
Il TAR di Catania ha rigettato il ricorso presentato dall’Unione Nazionale Consumatori della sede di Messina relativo alla legittimità del contratto di servizio della Messina Social City. Quello che il ricorso presentato e perorato dall’avvocato Piero Intilisano contestava al Comune era il contratto di servizio che affidava all’agenzia comunale i servizi che prima erano in affidamento alle cooperative sociali e che disciplinano i rapporti tra ente ed agenzia. Pertanto non la legittimità della costituzione dell’agenzia bensì il documento con il quale Messina Social City ne prendeva in carico i servizi.
Nel ricorso l’avvocato Paolo Intilisano contestava che non vi fosse chiarezza circa le prestazioni e l’attività che l’agenzia doveva prestare. I servizi elencati erano infatti generici. Una genericità probabilmente dovuta alla mancanza della famosa mappatura dei bisogni presentata in un secondo momento dal dipartimento Servizi Sociali. Ma su questo punto ci torneremo in altro articolo. L’Unione Consumatori contestava all’agenzia del Comune di Messina anche l‘assenza della Carta dei Servizi, documento obbligatorio della quale invece non v’è traccia. Il contratto di servizio fu votato ed approvato in Consiglio Comunale nel mese di novembre del 2018.
Il collegio dei giudici amministrativi presieduto dal dottor Giovanni Iannini ha deciso nella scorsa seduta del 9 maggio che tale incompletezza nel contratto di servizio non rileverebbe visto che lo stesso è passato al voto del Consiglio Comunale al fine di disciplinare i rapporti tra Comune ed Agenzia e pertanto non soggetto a valutazioni in termini di determinatezza o di indeterminatezza circa il suo contenuto rispetto all’oggetto dei servizi che l’Azienda speciale dovrà erogare ai cittadini. In sostanza non assume, secondo i giudici amministrativi, valore di illegittimità l’incompletezza dell’elenco dei servizi da offrire in quanto il Consiglio Comunale operando nell’interesse del Comune deve approvare il regolamento in quanto documento disciplinare dei rapporti tra Comune, appunto e Messina Social City.
Un’interpretazione ed una sentenza che di fatto non dirimono la questione sulla legittimità della costituzione dell’agenzia, nè per quanto riguarda la correttezza legale del transito dei lavoratori per mezzo dell’applicazione dell’articolo 37 del CCNL. Su questi punti ovviamente i giudici amministrativi non entrano nel merito. Così il “trionfalismo” di queste ore che vuol leggere questa sentenza come assolvente delle irregolarità contestate da più consiglieri comunali ed anche da questa testata, sarebbe del tutto ingiustificato.
Per discutere di articolo 37, di regolarità del passaggio dei lavoratori e delle esclusioni, dovrà attendersi l’esito delle denunce presentate alla Corte dei Conti che ha trasferito il tutto alla Procura della Repubblica Regionale ed all’Assessorato Regionale Enti Locali.