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DOCUMENTO INTEGRALE – Multa al Sindaco De Luca: lo STOP del Garante derivato da denunce di associazioni cittadine

- 22/06/2021
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DOCUMENTO INTEGRALE – Multa al Sindaco De Luca: lo STOP del Garante derivato da denunce di associazioni cittadine

 

22 giugno

Uno stop formale a Cateno De Luca da parte del Garante della Privacy quello prodotto con l’Ordinanza ingiunzione del 13 maggio 2021, con la quale oltre che sanzionare personalmente il Sindaco di Messina personalmente con una sanzione di 50 mila euro, impone anche il “divieto” di pubblicare ulteriori immagini che possano ledere la dignità personale di cittadini e soggetti privati esponendoli con video e foto sulla propria pagina Facebook al pubblico ludibrio ed ai commenti spesso “violenti” verbalmente dei suoi sostenitori. Al fine di evitare qualsiasi speculazione e falsa interpretazione del provvedimento intendiamo pubblicarlo integralmente. Una decisione derivata da segnalazioni e denunce di molte associazioni cittadine e dalla considerazione da parte del Garante di utilizzo dei social da parte del Sindaco di Messina, Cateno De Luca, approfittando, in sostanza, della propria posizione istituzionale anche ai fini del reperimento di informazioni . Un colpo secco al “sistema De Luca” da sempre utilizzato sulla sua pagina.

LA DECISIONE

Ordinanza ingiunzione – 13 maggio 2021                                                                          Registro dei provvedimenti n. 197 del 13 maggio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);
VISTA la segnalazione pervenuta al Garante, ai sensi dell’art. 144 del Codice, in data 26 agosto 2019 con la quale alcune associazioni di tutela dei cittadini e consumatori hanno rilevato un utilizzo di dati non conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali da parte del dott. Cateno De Luca, attuale Sindaco della Città di Messina, tramite la pagina Facebook “De Luca Sindaco di Messina”;

CONSIDERATO che le associazioni segnalanti hanno, in particolare, evidenziato che:
la pagina Facebook sopra indicata è utilizzata di frequente al fine di pubblicare dati personali, spesso contenuti in video ed immagini, di soggetti descritti quali autori o presunti autori di infrazioni, esponendo in tal modo i medesimi a commenti lesivi della loro dignità formulati da parte degli utenti del social network;
tale condotta è stata posta in essere senza peraltro garantire alcuna tutela nei confronti delle categorie più fragili, quali minori e persone in condizione di difficoltà sociale ed economica, come dimostra l’avvenuta diffusione, tra gli altri, di un video ritraente persone, ivi inclusa una presumibilmente minore di età, colte nell’atto di gettare rifiuti ingombranti in un’area non deputata allo smaltimento degli stessi o di quello contenente immagini di cittadini extraeuropei senza fissa dimora ripresi, nelle prime ore del mattino, sdraiati in terra all’interno di un edificio pubblico;

 

CONSIDERATO che, contestualmente all’intervenuta segnalazione, ulteriori elementi in merito sono pervenuti all’Autorità dalla diffusione di notizie analoghe da parte di alcune testate giornalistiche;
VISTA la nota del 5 settembre 2019 con la quale l’Autorità ha inviato al dott. Cateno De Luca, nella sua qualità di Sindaco di Messina, una richiesta di informazioni mediante la quale è stato chiesto di precisare gli estremi identificativi del soggetto titolare dell’account attraverso il quale è avvenuta la diffusione di dati sopra descritta, le modalità di acquisizione dei contenuti pubblicati, nonché il presupposto giuridico e le finalità posti a base del predetto trattamento;
VISTA la successiva nota del 24 ottobre 2019 con la quale, a seguito del mancato riscontro alla richiesta di informazioni, la stessa è stata reiterata ai sensi dell’art. 157 del Codice;
VISTA la memoria del 5 novembre 2019 con la quale il resistente, nel rappresentare che il mancato riscontro iniziale era stato dovuto ad un disguido interno, ha comunicato che:
a partire dal momento della propria elezione alla carica istituzionale di Sindaco, la pagina Facebook “De Luca Sindaco di Messina” è stata utilizzata “per diffondere e rendere nota alla cittadinanza, l’azione amministrativa (…) quotidianamente [svolta] nell’ambito del proprio mandato e quindi interagire con i cittadini e (…) stimolarne la partecipazione”;
uno dei primi impegni assunti con lo svolgimento di tale ruolo è stato “quello di mettere a punto gli interventi per combattere il sempre più frequente fenomeno degli abbandoni di rifiuti, anche ingombranti, sul territorio comunale” in quanto un corretto svolgimento del mandato politico richiede che vengano “effettuati costanti controlli mirati alla ricerca di abbandoni incontrollati di rifiuti e di discariche abusive e verifiche periodiche per rintracciare” i responsabili;

il soggetto titolare dell’account utilizzato per la diffusione dei contenuti indicati è Cateno De Luca, precisando che l’acquisizione dei “contenuti è avvenuta su strada pubblica da parte di un privato cittadino attraverso l’utilizzo di uno smartphone che, inviando in forma privata al Sindaco, ha inteso, attraverso il video, riprendere la condotta di chi in quel momento stava consumando un reato ambientale, in una delle strade urbane più trafficate della città, incurante peraltro del rischio di essere colto in flagranza, al fine di denunciare al Sindaco, quindi ad una pubblica autorità”;
con riferimento all’avvenuta pubblicazione di detti contenuti, il presupposto giuridico del trattamento, “per le motivazioni sopra espresse, non è rinvenibile nel consenso, trattandosi comunque di un trattamento lecito ai sensi dell’art. 6 GDPR, in quanto necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, essendo lo stesso Sindaco del Comune di Messina”;
con riferimento alla ipotizzata minore età dei protagonisti di uno dei video segnalati, che, “per quanto è nella conoscenza dello scrivente, gli stessi non sono stati identificati e non ne è nota l’età anagrafica”, tenuto peraltro conto del fatto che “l’atteggiamento colto nella ripresa (…) mostra soggetti spavaldi ed incuranti della commissione di azioni gravi in pubblico e non fa pensare in alcun modo che gli stessi possano essere minori di età, ma piuttosto personaggi maturi e spavaldi che agendo in pieno giorno ed in luogo pubblico si mostrano sprezzanti delle più elementari regole di convivenza”, pur dichiarando di aver comunque provveduto alla rimozione della pagina, al fine di tutelare i diritti dei soggetti coinvolti;

VISTA la nota del 24 settembre 2020 con la quale l’Autorità, avuto riguardo ai contenuti già in precedenza segnalati, nonché di nuovi video ed immagini diffusi attraverso il profilo Facebook sopra indicato con modalità che apparivano non conformi ai principi di liceità del trattamento, ha avviato nei confronti del titolare del trattamento un procedimento ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, notificando le presunte violazioni di legge;

CONSIDERATO che:
la base giuridica per il trattamento di dati necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) è costituita, secondo quanto previsto dall’art. 2-ter, commi 1 e 3 del Codice, esclusivamente da una norma di legge o di regolamento che lo preveda e ciò con riferimento a qualsiasi operazione di trattamento, ivi inclusa la diffusione;
in virtù di quanto dedotto dal resistente, nonché di quanto emerso da valutazioni condotte anche su ulteriori contenuti pubblicati nel profilo sopra indicat0, il trattamento posto in essere, contrariamente a quanto asserito dal medesimo, non è apparso sorretto dalla base giuridica richiesta dalle norme, né comunque disciplinato da atti interni dell’ente diretti a contemplare l’utilizzo dei social network nell’ambito del perseguimento di finalità connesse all’esercizio di compiti di interesse pubblico;

tale aspetto, unitamente all’avvenuta pubblicazione all’interno del predetto profilo social – il cui account risulta intestato alla persona di Cateno De Luca – di contenuti di propaganda politica, nonché di resoconti di vita quotidiana e familiare di quest’ultimo comporta che il trattamento effettuato non possa inequivocabilmente ricondursi alla titolarità dell’ente rappresentato, ma appaia per lo più quale espressione di un’iniziativa del singolo;
in virtù di quanto sopra esposto, si ritiene che il trattamento posto in essere dal resistente debba essere valutato utilizzando come parametro di riferimento le norme del Codice che contengono i principi applicabili nell’ambito dell’attività giornalistica e delle altre forme di manifestazione del pensiero e pertanto, in ragione di ciò, le presunte violazioni di legge notificate al medesimo sono state individuate nella diffusione di dati personali, in particolare video ed immagini, idonei a rendere identificabili i soggetti interessati, tra i quali minori di età, fornendo, in alcuni casi, anche dettagli riguardanti aspetti particolarmente delicati della loro vita senza che ciò potesse dirsi corrispondente ad un interesse pubblico o sociale rilevante e tale dunque da porsi in contrasto con l’art. 137 del Codice e con gli artt. 7, 8, 9 e 10 delle Regole deontologiche, nonché con i principi previsti dall’art. 5, par. 1, lett. a) e b), del Regolamento con riferimento alla liceità e correttezza del trattamento;

RILEVATO che:
il resistente non ha ritenuto di produrre memorie difensive a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di cui sopra e che i contenuti oggetto di contestazione risultano tuttora presenti all’interno della pagina Facebook “De Luca Sindaco di Messina”, ad eccezione di uno – nello specifico il video riguardante due persone intente a gettare rifiuti in area deputata allo smaltimento – rimosso dal medesimo in riscontro alla prima richiesta di informazioni inviata dall’Autorità;
in uno dei video tuttora pubblicati – https://… – sono contenute immagini di persone riprese in chiaro in una evidente condizione di difficoltà economico-sociale senza che l’identificabilità delle stesse possa ritenersi giustificata da specifiche ragioni di interesse pubblico, travalicando con ciò i limiti posti dal principio di essenzialità dell’informazione di cui agli artt. 137, comma 3, del Codice e 6, comma 1, delle Regole deontologiche, violando il diritto di non discriminazione di cui all’art. 9 delle predette Regole e ledendo altresì la dignità dei soggetti interessati;

nella pagina https://… è invece presente l’immagine di un ragazzo disabile in associazione alla quale è stata altresì diffusa copia di un provvedimento amministrativo riguardante l’assegnazione in concessione ai suoi genitori di un posto auto in prossimità della relativa abitazionel’indirizzo della quale è peraltro visibile – ed è stato altresì pubblicato un post dai toni particolarmente offensivi diretto nei confronti dei dipendenti dell’ente da lui stesso amministrato;
anche in tal caso la diffusione in chiaro dei dati sopra indicati non risulta giustificata da specifiche ragioni di interesse pubblico – tenuto peraltro conto del fatto che, in presenza delle criticità rappresentate con riguardo all’efficienza dell’azione amministrativa dei servizi deputati al rilascio dei permessi di sosta per invalidità, avrebbe dovuto e potuto, in qualità di vertice amministrativo dell’ente, intervenire eventualmente con altri strumenti nei confronti dei responsabili dei relativi servizi anziché, sia pure senza riferimento a persone specifiche, dando sfogo a minacce ed offese pubbliche nei loro riguardi – ed appare pertanto in contrasto oltreché con il principio di essenzialità dell’informazione anche con le disposizioni poste a salvaguardia della riservatezza e della dignità di persone affette da problemi di salute che peraltro, nel caso in esame, appare un soggetto minore di età e quindi, in quanto tale ed in aggiunta alla sua specifica condizione, meritevole di particolare protezione ai sensi dell’art. 7 delle Regole deontologiche, nonché di quanto previsto dalla Carta di Treviso espressamente richiamata da queste ultime ed aggiornata con deliberazione del Garante del 26 ottobre 2006 [cfr. sito istituzionale www.gpdp.it, doc. web 1356049] che prevede, in particolare, che “nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona”;

tra i contenuti segnalati nella comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 166, comma 5, del Codice, ed ancora presenti in rete, vi sono poi pagine contenenti video ed immagini di minori diffuse in chiaro in associazione, in un caso, ad una situazione di disagio e di degrado – quale quella connessa alla questione delle “baraccopoli” (https://…) – e nell’altro in collegamento ad un post nel quale vengono descritte le particolari condizioni familiari e di salute di una bambina la cui immagine è ripresa in un video pubblicato in chiaro (https://…);
anche in tali casi si reputa che il trattamento effettuato non risulti conforme al principio di essenzialità dell’informazione, nonché alla necessità di tutelare il primario interesse del minore che, sulla base di quanto previsto espressamente dalla Carta di Treviso, non “va coinvolto in forme di comunicazioni lesive dell’armonico sviluppo della sua personalità, e ciò a prescindere dall’eventuale consenso dei genitori”, ponendo particolare attenzione alla divulgazione di immagini e vicende riguardanti minori malati, svantaggiati o in difficoltà;

RITENUTO che, nel caso di specie, la diffusione di contenuti privi di misure idonee ad escludere l’identificabilità dei soggetti ripresi, tra i quali soggetti minori di età, nonché di ulteriori dettagli non essenziali – quali l’indirizzo di residenza del ragazzo disabile contenuto nell’atto amministrativo pubblicato all’interno della pagina https://… – sia da reputarsi in contrasto con l’art. 5, par. 1, lett. a) e b), del Regolamento, con l’art. 137, comma 3, del Codice, nonché con gli artt. 6, comma 1, 7, 8, 9 e 10 delle Regole deontologiche e che il relativo trattamento, in quanto posto in essere con le predette modalità, sia da reputarsi illecito;

RILEVATO, inoltre, che:
in seguito alla notifica della comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 166, coma 5 del Codice il titolare del trattamento non ha fornito alcun elemento in ordine alle contestazioni mosse dall’Autorità, né ha adottato alcuna misura a tutela dei diritti dei soggetti interessati, quali indicati nella predetta comunicazione, mostrando con ciò un atteggiamento poco incline alla collaborazione con l’Autorità successivamente all’iniziale riscontro fornito;
tale condotta ha determinato la perdurante violazione dei diritti di diversi soggetti, tra i quali bambini minori di età e soggetti in condizione di oggettiva difficoltà;
tra i dati oggetto di trattamento vi sono anche informazioni attinenti le condizioni di salute di alcuni dei soggetti coinvolti o riguardanti particolari situazioni di disagio economico-sociale degli stessi;
le violazioni commesse, benché valutate nell’ambito dei trattamenti posti in essere per finalità connesse alla libertà di manifestazioni del pensiero, risultano aggravate anche dal ruolo istituzionale svolto dal resistente che, in virtù di esso, ha avuto più facile accesso a determinate informazioni anche in quanto destinatario di messaggi spontanei da parte di alcuni cittadini che egli ha poi ritenuto di pubblicare in rete con le modalità sopra descritte determinando con ciò un utilizzo improprio degli stessi anche a fini di propaganda della propria azione politica;

RITENUTO pertanto:
di dover disporre, nei confronti del medesimo titolare, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, la misura del divieto di ulteriore trattamento dei contenuti sopra individuati, o di altri eventuali contenuti analoghi riconducibili ad esso, in quanto privi di misure adeguate dirette ad escludere l’identificabilità dei soggetti ripresi, oltreché la diffusione di dettagli non essenziali tali da reputarsi lesivi della riservatezza e della dignità dei medesimi, eccettuata la mera conservazione ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria e di dover adottare al riguardo nei confronti di Cateno De Luca, in qualità di titolare della pagina Facebook “De Luca Sindaco di Messina”, una specifica ordinanza-ingiunzione ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice e 18 della legge n. 689/1981, per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal combinato disposto di cui agli 166, comma 2, del Codice, e 83, parr. 3 e 5 del Regolamento;

RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura del presente divieto di trattamento disposta dal Garante, può trovare applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

RILEVATO che per la determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto degli elementi indicati nell’art. 83, par. 2, del Regolamento e che nel caso di specie occorre prendere in considerazione, da una parte:

a) la durata della violazione, protrattasi sin dal tempo dell’avvio del procedimento da parte dell’Autorità per la quasi totalità delle condotte contestate;
b) la particolare lesività per la dignità delle persone interessate derivante dal trattamento in questione e dalla sua continuazione per il periodo sopra indicato, oltreché dalla particolare natura dei trattati;
c) la mancata adozione di misure successive alla notifica di avvio del procedimento da parte dell’Autorità con riguardo ai contenuti ivi indicati;
d) l’assenza di collaborazione con quest’ultima desumibile dall’inerzia manifestata dal titolare del trattamento successivamente alla comunicazione di avvio del predetto procedimento;
e) il ruolo istituzionale ricoperto dal resistente idoneo come tale a porre il medesimo in una posizione differenziata rispetto ad una persona comune sia in termini di accessibilità alle informazioni che hanno formato oggetto di diffusione che di risonanza mediatica dei contenuti pubblicati;
e, dall’altra:
f) l’assenza di precedenti specifici;

CONSIDERATI i parametri di cui sopra ed i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività indicati nell’art. 83, par. 1, del Regolamento;

RITENUTO che, in base al complesso degli elementi sopra indicati, debba applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 50.000,00 (cinquantamila);

RITENUTO altresì – anche in considerazione dell’ambito di diffusione dei dati e del lasso temporale comunque intercorso dal momento della pubblicazione dei contenuti contestati e non ancora rimossi – che, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice, e 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante, a titolo di sanzione accessoria;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:
ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, dispone nei confronti di Cateno De Luca, in qualità di titolare della pagina Facebook “De Luca Sindaco di Messina”, la misura del divieto di ulteriore trattamento dei contenuti specificamente indicati in premessa o, di altri eventuali contenuti analoghi riconducibili al medesimo titolare, in quanto privi di misure adeguate dirette ad escludere l’identificabilità dei soggetti ripresi, oltreché la diffusione di dettagli non essenziali tali da reputarsi lesivi della riservatezza e della dignità dei medesimi, eccettuata la mera conservazione ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;
ORDINA
ai sensi degli artt. 58, par. 2 lett. i), e 83 del Regolamento a Cateno De Luca di pagare la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, rappresentando che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia, mediante il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata;
INGIUNGE
a Cateno De Luca, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi del citato art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo
le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981;
DISPONE
ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice, la pubblicazione per intero del presente provvedimento sul sito web del Garante e ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.
Il Garante invita, ai sensi degli artt. 157 del Codice e 58, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) 2016/679, Cateno De Luca, entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui agli artt. 166 del Codice e dell’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell’interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 13 maggio 2021
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Stanzione

L SEGRETARIO GENERALE
Mattei