130 views 3 min 0 Comment

Nessun bando di Messinaservizi Bene Comune annullato dal Tribunale di Messina

- 07/04/2021
messina servizi

Nessun bando di Messinaservizi Bene Comune annullato dal Tribunale di Messina

 

7 aprile 2021

In riferimento alle notizie di stampa appare necessario formulare alcune precisazioni sul contenuto  del comunicato stampa dell’Avv. Delia. “In primo luogo – scrivono in una nota congiunta Pippo Lombardo, presidente di Messinaservizi e Dafne Musolino, assessore comunale all’ambiente -occorre evidenziare che il Tribunale di Messina non ha annullato il bando di selezione, che non è stato mai impugnato, ma si è limitando a disporre la disapplicazione della clausola con la quale era stato previsto un limite d’età (40 anni) per l’ammissione alla selezione. La conseguenza di tale pronuncia è che la domanda di partecipazione del ricorrente dovrà essere valutata ex novo dal Centro Provinciale per l’Impiego per la verifica degli ulteriori requisiti necessari alla eventuale ammissione della domanda dello stesso ricorrente. Va precisato che tale valutazione risulta comunque tardiva, considerato che  tutti i contratti stipulati con i soggetti risultati idonei sono prossimi alla scadenza e che la graduatoria, proprio per questo motivo, ha ormai perso efficacia. Preme evidenziare inoltre che il Tribunale non ha accolto “la tesi del legale messinese” ma si è limitato a confermare  un proprio precedente (richiamato e trascritto in ricorso a pagina 5 emesso su ricorso proposto da altro legale) su un giudizio risalente addirittura ad un anno fa. La previsione del limite d’età per l’ammissione della domanda, peraltro, non è stata inserita con finalità discriminatorie, ma solo in considerazione  del tipo di attività da espletare che, come chiunque può immaginare e comprendere, richiede una prestanza fisica che mal si concilia con un’età più avanzata e, trattandosi di assunzione a tempo determinato, non è nemmeno possibile che il personale assunto e non in grado di svolgere adeguatamente le proprie mansioni possa essere adibito ad attività diverse”. “Priva di pregio – continua la nota –  si è rivelata pure l’eccezione del ricorrente secondo la quale i Centri per l’Impiego non avrebbero competenza ad espletare simili procedure. Al riguardo, nel rammentare che spetta comunque sempre al Centro per l’impiego la verifica dei presupposti per l’eventuale ammissione della domanda del ricorrente, corre anche l’obbligo di rammentare che la decisione di ricorrere alla procedura di pubblica selezione per il tramite del Centro per l’impiego ha costituito l’espressione di una precisa scelta dell’amministrazione in discontinuità con le passate amministrazioni e con le assunzioni per chiamata diretta che si sono verificate nel passato o con altre selezioni di dubbia legittimità. Si ribadisce, infine, che nessun principio meritocratico (nella specie peraltro individuato esclusivamente alla situazione reddituale e familiare, che ha determinato i punteggi attribuiti ai partecipanti) è stato violato e, che il limite dell’età era stato inserito nel bando che, come già detto, non mai stato impugnato, con conseguente salvezza della sua graduatoria e dei contratti stipulati con gli aventi diritto”.