104 views 2 min 0 Comment

Il TAR rigetta il ricorso dei “furbetti del vaccino”. Confermata la linea dura della Regione Siciliana

- 14/02/2021
pfizer vaccino

Il TAR rigetta il ricorso dei “furbetti del vaccino”. Confermata la linea dura della Regione Siciliana

 

14 febbraio 2021

Il TAR di Catania ha rigettato il ricorso presentato da coloro a cui era stata somministrata la prima dose di vaccino anti COVID nonostante non fossero in lista e non avevano diritto all’inoculazione in quel momento. La vicenda è relativa alle inoculazioni di dosi di vaccino già pronte e che sarebbero state somministrate al fine di “non gettare le dosi altrimenti non più utilizzabili”. Si conferma così la linea dura voluta dal Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci e dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza

Il provvedimento cautelare è stato emesso, in forma monocratica, dal presidente della quarta sezione del Tribunale amministrativo regionale. L’udienza collegiale si terrà l’11 marzo prossimo. Il giudice sottolinea che “non risultano evidenze scientifiche di eventuali rischi derivanti dalla mancata somministrazione della seconda dose, se non quello della possibile inefficacia del vaccino, effetto che riporterebbe i ricorrenti alla situazione quo ante a quella determinata dall’aver avuto accesso alla prima dose, pur non avendone diritto“.

Inoltre, ritiene il giudice amministrativo, “non c’è alcuna evidenza scientifica che l’effetto della prima dose vaccinale possa perdurare nel tempo, tenuto conto anche che nelle informazioni relative all’utilizzo del farmaco pubblicate sul sito dell’Ema, addirittura in caso di sovradosaggio, e non sono state indicate reazioni avverse“.

Nel bilanciamento del contrapposto interesse – osserva il Tar – che non è quello del risparmio di spesa, come indicato in ricorso, ma quello di garantire il regolare proseguimento della campagna vaccinale nei confronti degli aventi diritto, tenuto conto del contingentamento del numero delle dosi di vaccino – conclude il giudice amministrativo – l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, va respinta”.

FONTE ANSA