Messina, 9 aprile 2020
Il Sindaco Cateno De Luca, con Ordinanza n. 110 del 08/04/2020, ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 ulteriori misure per la prevenzione del contagio COVID-19 nel territorio del Comune di Messina, ha disposto il prolungamento dell’orario di apertura degli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari nelle giornate di oggi, giovedì 9, domani, venerdì 10, e sabato 11, dalle ore 8 alle 20. Considerato che, con Ordinanza Sindacale n. 104 del 4 aprile 2020, in ottemperanza all’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 14 del 3 aprile 2020, è stata ordinata la chiusura degli esercizi commerciali nei giorni festivi, con esclusione delle farmacie e dei tabacchi; visto che al momento gli esercizi commerciali per la vendita di generi alimentari osservano l’orario di apertura dalle ore 7 e di chiusura alle 18 nei giorni feriali, con espresso obbligo di chiusura nei giorni festivi; ritenuto che le limitazioni all’orario di apertura nei giorni feriali, sommate all’obbligo di chiusura nei giorni festivi, ha dato causa a rallentamenti nell’approvvigionamento delle provviste alimentari che hanno determinato lunghe code davanti agli esercizi commerciali, per le quali spesso è dovuta intervenire la Polizia Municipale per evitare la formazione di pericolosi assembramenti e sanzionare la violazione delle disposizioni in tema di distanziamento sociale, il Sindaco ha ordinato la modifica del punto n. 3, lettera a) dell’Ordinanza Sindacale n. 73 del 23 marzo 200. Pertanto ipermercati, supermercati, discount alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, punti vendita di generi alimentari, titolari delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio ambulante sul suolo pubblico, itinerante e a posto fisso, e su area pubblica, sono tenuti a rispettare il seguente calendario, con i relativi orari e limitazioni:
– lunedì, martedì e mercoledì, apertura dalle ore 7 e chiusura alle ore 18;
– giovedì, venerdì e sabato, apertura dalle ore 8 e chiusura alle ore 20;
– domenica e festivi chiusura.
È consentita un’ora di permanenza da parte degli addetti, all’interno dei locali, dopo la chiusura (tutti i giorni) per consentire le operazioni di igienizzazione e sanificazione. I titolari sono onerati a predisporre opportuna vigilanza nel suolo pubblico antistante i locali per disciplinare la fila ed evitare assembramenti, mentre il commercio ambulante è vietato a tutti coloro che provengono da comuni diversi dalla città di Messina.
E’ stato disposto altresì che la Polizia Municipale e la Polizia Metropolitana di Messina eseguano i controlli per il rispetto della presente ordinanza. Le violazioni fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, salvo che il fatto costituisca reato, saranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro, oltre la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni come previsto dal D.L. 25 marzo 2020 n. 19, art. 4, comma 1 e 2. La seguente Ordinanza, in vigore dalle ore 7 di oggi, avrà durata fino al 13 aprile prossimo e sarà prorogabile qualora dovessero ancora sussistere i caratteri di contingibilità ed urgenza che l’hanno determinata.