439 views 10 min 0 Comment

ATM, Contratto integrativo: “Ecco perché siamo contrari all’accordo integrativo di secondo livello”. La nota di ORSA, FAISA CISAL e FIT CISL

- 30/10/2024
sciopero atm

“In coerenza con quanto concordato nell’incontro tenutosi in data 29/10/2024, le scriventi OO.SS., nel prendere atto delle minime aperture proposte dalla Direzione Aziendale rispetto all’ipotesi di accordo integrativo di secondo livello che ATM S.p.A. ha condiviso unicamente con le OO.SS. Filt CGIL, UIL Trasporti e UGL; comunicano che l’assemblea dei lavoratori convocata da Fit CISL, FAISA CISAL E ORSA, ha espresso le seguenti valutazioni“. Lo scrivono in una nota all’Azienda ATM del Comune di Messina le sigle sindacali indicate.
Parte economica: nonostante le premialità che, sulla carta, appaiono leggermente migliorative successivamente “all’addendum” predisposto dall’azienda in seguito alle segnalazioni di incongruenza segnalate dalle scriventi OO.SS., dall’analisi degli obiettivi premianti essi risultano difficilmente raggiungibili e in alcuni casi discriminatori e irrispettosi delle vigenti normative.

Parte normativa: i lavoratori intervenuti in assemblea hanno espresso un convinto parere
negativo rispetto alla normativa presente nell’accordo in esame che risulta peggiorativa rispetto al precedente sistema premiante ed entra indebitamente in merito a Regole Contrattuali, Norme Vigenti, Leggi e Sentenze di Cassazione peggiorandone le condizioni.

Nel dettaglio si denuncia:

  • Il sistema impositivo che annuncia la sospensione di ogni forma di premialità nel caso in cui
    il Democratico Referendum dei Lavoratori dovesse bocciare l’ipotesi di accordo in esame,
    in aperta violazione degli accordi interconfederali ampiamente descritti dalle scriventi
    OO.SS. nei vari verbali d’incontro;
  • l’istituzione dello straordinario obbligatorio presente nell’articolo 3 che prevede il
    “trattenimento in servizio del dipendente turnista per (indefinite) esigenze aziendali”
    senza specificare tempi, modalità ed eventuali riferimenti contrattuali.
  • L’esclusiva pertinenza aziendale sull’Organizzazione del Lavoro che il vigente CCNL
    annovera fra gli oggetti di trattativa con le Organizzazioni Sindacali.
  • Gli insufficienti tempi accessori per lo svolgimento di mansioni preliminari e/o
    complementari alla guida.
  • L’abolizione dei minuti di sosta ai capilinea in caso di ritardo, con grave compromissione
    della Sicurezza e della Salute dei lavoratori per imposta soppressione dei necessari tempi
    di recupero psicofisici del Conducente.
  • L’imposizione di rotazione dei conducenti in tutte le zone, in aperta violazione di un vigente
    accordo sindacale sottoscritto da tutte le sigle presenti in azienda e ulteriormente sancito
    dal REFERENDUM DEI LAVORATORI, che, alla luce dei fatti, risulta snobbato dalle nuove
    disposizioni aziendali condivise solo da tre Organizzazioni Sindacali.
  • L’ingiustificata limitazione dei cambi turno previo accordo fra colleghi che non comporta
    alcun pregiudizio all’organizzazione del servizio.
  • L’ingiustificato diniego di introdurre l’istituto dei “prefestivi” nelle giornate del 24 e 31
    dicembre e la conseguente conclusione del servizio entro le 21,30; così come accade nel
    resto d’Italia.
  • L’obbligatorietà dei turni di Disponibilità e Reperibilità che secondo recente
    giurisprudenza e vigente normativa contrattuale sono applicabili solo su base volontaria e
    in seguito ad accordo con le Organizzazioni Sindacali.
  • L’insufficiente dotazione di vestiario e il mancato lavaggio dei Dispositivi Individuali di
    Protezione a cura dell’azienda.
  • L’incompleta applicazione dell’articolo 34 del CCNL in caso di sinistri con conseguente
    ricaduta di pesanti costi a carico dei lavoratori gravati anche da annessa sanzione
    disciplinare.
  • L’obbligatorietà di generale flessibilità orizzontale e verticale nelle mansioni, presente
    nell’art. 12 dell’ipotesi di accordo, con annessa discrezionalità aziendale al sottoutilizzo dei
    dipendenti.
  • L’imposizione di “innovativa” programmazione di permessi Legge 104/1992 secondo
    presunte e mai dettagliate “esigenze aziendali” che violano la normativa vigente e
    mortificano i diritti prioritari del disabile bisognoso di assistenza sanciti dalla Legge
    .
  • L’illecita DISCRIMINAZIONE nel sistema premiante dei lavoratori fruitori di legge 104/1992,
    ai quali è di fatto impedito il raggiungimento della massima premialità. Principio che
    disumanizza i bisogni dell’assistito in nome della cinica produttività, in aperto contrasto
    con la sentenza della Corte di Cassazione n. 20684 del 13 Ottobre 2016, con la quale è
    stato definitivamente stabilito che “i giorni di permesso per assistenza a familiari disabili
    previsti dalla Legge 104 vanno retribuiti normalmente non solo con lo stipendio, ma
    anche con gli eventuali compensi incentivanti la produttività”. (resta inteso che in caso di
    definitiva applicazione della descritta violazione di un sancito diritto sociale, Fit CISL, FAISA
    CISAL e ORSA ricorreranno presso tutte le Sedi Competenti per impedire il consumarsi di
    un atto discriminatorio già sanzionato dalla Legge).
  • L’equiparazione ad assenza effettiva nel sistema premiante mensile anche delle assenze
    per donazione di midollo, ricoveri ospedalieri, terapie salvavita, donazione sangue, congedo parentale (per max tre giorni), congedo matrimoniale, congedo nascita figli e maternità, lutti familiari, permessi studio.
  • L’esclusione della possibilità per i lavoratori di chiedere e ottenere la costituzione del
    collegio di conciliazione ed arbitrato in caso di provvedimenti disciplinari “minori”.
  • L’esclusione dal premio annuale per rimozione veicoli dei dipendenti che pur avendo
    prestato servizio in tale settore, successivamente, per esigenze aziendali, saranno utilizzati
    in altra mansione nel mese di erogazione del premio (???).
  • L’obbligo per gli Operatore di Esercizio di verificare all’atto della salita dei passeggeri,
    mediante controllo a vista (?), che gli stessi validino il titolo di viaggio.
  • L’obbligo per gli Operatori di Esercizio di vendere i titoli di viaggio ai capilinea e la prevista
    sanzione per i lavoratori che disattendono tale disposizione.
  • La prevista sanzione per gli Operatori di Esercizio che risultino sprovvisti della quantità
    minima di n° 20 titoli di viaggio.
  • Il diniego di istituire il principio del “congedo per dismenorrea” pari a tre giorni per le lavoratrici, a seguito di certificate patologie, durante i giorni del ciclo mestruale che comportino sintomi gravi o debilitanti, senza perdere il diritto alla retribuzione e al raggiungimento degli obiettivi premianti.
  • Il diniego di riconoscere un “concorso pasto” specifico per i lavoratori che prestano servizio
    nelle fasce orarie della giornata comprese tra le 11:30 e le 14:30 e tra le 19:00 e le 22:00.
    In particolare i lavoratori dei settori operativi che sono spesso costretti a lavorare in orari
    irregolari ed hanno maggiori difficoltà a conciliare la vita lavorativa con la vita familiare e
    sociale.
  • Il principio per cui non si procederà ad alcuna erogazione del premio mensile nel caso di
    assenza del dipendente per più di 3 giorni, senza prevedere una più equa decurtazione
    progressiva in percentuale.
  • Il principio per cui il premio di terzo livello è vincolato, oltre alle presenze, anche al
    raggiungimento dell’obiettivo di redditività sui ricavi dell’anno calcolato semestralmente.
    Parametro per cui l’azienda può azzerare il premio di terzo livello attraverso l’elaborazione
    di numeri che i lavoratori non possono valutare direttamente e devono affidarsi
    esclusivamente ai calcoli aziendali.
  • Il principio per cui una parte della premialità destinata agli Operatori di Esercizio sarà
    penalizzata da eventuali anticipi rispetto ai programmi di tabellino rilevati dal sistema AVM.
    In aperta violazione dello Statuto dei Lavoratori, Legge 300/70, che vieta tassativamente
    al datore di lavoro di utilizzare tecnologia e sistemi di registrazioni audio/visivi per
    infliggere qualsivoglia sanzione/penalizzazione al dipendente.
  • Il principio per cui nel settore Mobilità una parte della premialità è ancora legata al numero
    delle sanzioni erogate, nonostante la campagna Move-Me che con la concessione di
    abbonamenti a basso costo riduce sensibilmente la possibilità per i lavoratori del settore di
    individuare potenziali trasgressori e raggiungere gli obiettivi premianti.
  • Il principio per cui una parte della premialità destinata ai settori uffici amministrativi, ed
    alcuni dipendenti adibiti ai servizi di guardiania aziendale, parcheggi aziendali, rimessaggio,
    lavaggio, rifornimento, officine, magazzino… siano legati alla valutazione dei
    comportamenti individuali su esclusiva quotazione a cura del superiore gerarchico
    attraverso schede di valutazione (ottima, distinta, buona, adeguata, inadeguata) che
    richiamano alla memorie le pagelle scolastiche e vincolano l’erogazione di una importante
    quota salariale al giudizio del singolo.

In seguito alla descritta posizione unitaria assunta dai lavoratori intervenuti all’assemblea pubblica svoltasi in data 29/10/2024, le scriventi OO.SS. non hanno ottenuto il mandato dalla base dei lavoratori per sottoscrivere il rinnovo dell’accordo integrativo di secondo livello così come proposto dall’azienda e dalle OO.SS. Filt CGIL, UIL Trasporti e UGL, pertanto demandano ogni decisione alla volontà dei lavoratori che avranno modo di esprimersi attraverso auspicato Referendum”.

atm fronte