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Personale emergenza Covid – Cateno De Luca si indigna ma Razza applica la Legge Madia

- 04/10/2022
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Il leader di Sicilia Vera si indigna per la vicenda del personale per l’emergenza Covid e cita una nota a firma dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. Ma proprio in quella nota si legge la motivazione dell’attuale situazione del personale che si basa sull’applicazione della Legge Madia. Nella nota, che alleghiamo, l’assessore Razza scrive “Con riferimento a quanto previsto ed impartito con l’atto di indirizzo emanato dal sottoscritto con nota n. 16867 del 23.3.2022, ed in relazione ai contenuti dal c. 268 art. 1 della L.234/2021 e alle possibilità offerte dalla cd. Legge Madia, in tema di stabilizzazione di personale precario, si chiede a Codeste aziende se sia stata già effettuata la necessaria attività ricognitiva, propedeutica alle procedure di stabilizzazione”. La Legge Madia prevede, infatti, la possibilità di stabilizzazione per il personale sanitario che abbia maturato il periodo di 36 mesi utile ai fini della stabilizzazione diretta o indiretta e fino al 31 dicembre 2022. Rimangono pertanto scoperti i lavoratori dei settori non sanitari che non potranno avvantaggiarsi della maturazione di tale requisito. Ciò a meno che non intervengano delle deroghe normative specifiche. Pertanto la nota circolare dell’assessore Razza è tesa, né più né meno, alla applicazione pedissequa e integrale a quanto disposto dalla Legge Madia.

Infatti la Legge 234 del 2021, per intenderci la legge di bilancio per l’anno 2022, all’articolo 1 recita: “Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d’attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l’emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente articolo: a) verificata l’impossibilita’ di utilizzare personale gia’ in servizio, nonche’ di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche per l’anno 2022, delle misure previste dagli articoli 2-bis, limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2022, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni; b) ferma restando l’applicazione dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari, anche qualora non piu’ in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all’articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorita’ definiti da ciascuna regione”.