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MONTEMARE: IL TAR RESPINGE IL RICORSO DELL’AMMINISTRAZIONE DE LUCA

- 31/03/2022
tar catania

“Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge”. Questa la sentenza del TAR con la quale si mette fine alla diatriba tra il Comitato Montemare, l’assessorato regionale ed il Comune di Messina, nella persona del sindaco Cateno De Luca. Sono più di dieci i motivi secondo i quali il Tar rigetta il ricorso presentato. Il Tribunale Amministrativo regionale “rimprovera” inoltre anche l’inerzia del Sindaco De Luca e l’insussistenza del richiamo all’epidemia come motivazione per un rinvio del referendum che non poteva sussistere.

In data 12 novembre 2018, il Sindaco del Comune di Messina ha presentato ricorso
straordinario al Presidente della Regione Siciliana avverso il D.A. n. 219 del 8
agosto 2018.

Con D.A. n. 343/Serv. 1 del 23 novembre 2018, è stata cautelativamente sospesa
l’efficacia del D.A. n. 219/2018 fino alla data di definizione del ricorso straordinario.

Con Decreto sindacale n. 38 del 12 ottobre 2020, è stata, frattanto, indetta da parte
del Comune di Messina, ai sensi della Legge Regionale 30/2000 e del D.P. 24 marzo 2003 n. 8, la consultazione referendaria.
Con successivo Decreto sindacale n. 40 del 27 ottobre 2020, tuttavia, il Comune di Messina ha revocato “temporaneamente” il Decreto n. 38/2020 fino alla cessazione della emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque fino al 31 gennaio 2021, salvo eventuali proroghe, riservandosi, altresì, di indire nuovamente la consultazione referendaria al cessare dell’emergenza COVID19.
Con D.P. n. 167 del 17 febbraio 2021, il Presidente della Regione Siciliana ha rigettato i1 ricorso straordinario proposto per l’annullamento del D.A. n. 219 datato 8 agosto 2018, con cui era stata autorizzata la detta consultazione referendaria.
Con decreto n. 469 del 2 dicembre 2021, l’Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 24 della l.r. 44/1991, ha nominato un commissario ad acta per il compimento, in sostituzione del Sindaco di Messina, ritenuto inadempiente, degli atti di indizione della consultazione referendaria di cui all’art. 8, comma 8, della l.r. n. 30/2000.
1.1. Con il ricorso in esame, il Comune di Messina ha impugnato tale ultimo atto.

Questa la cronistoria dettata in sentenza della vicenda Montemare.

Secondo il TAR di Catania il ricorso è da ritenersi infondato

“Ritiene, in particolare, il Collegio che sussiste l’inerzia/inadempimento dell’amministrazione presupposto dell’intervento sostitutivo ex art. 24 l.r. n. 44 del 1991, applicabile al caso di specie, attesi il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 4 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 24 marzo 2003, n. 8, il sollecito da parte del competente Assessorato con nota prot. n. 11931 del 1 settembre 2021 e la conseguente diffida del Servizio III – Ufficio Ispettivo con nota
prot. n. 12590 del 10 settembre 2021.
Del resto, l’esistenza del decreto sindacale n. 40 del 2020, con il quale il Sindaco ha sospeso le consultazioni referendarie sino al 31 gennaio 2021 per ragioni epidemiologiche, non fa venire meno la sua inerzia; ciò in quanto non sussiste il potere a questi attribuito di sospendere con decreto sindacale un decreto assessoriale (D.A. n. 219/2018) e, conseguentemente, l’autorizzata consultazione referendaria – espressiva dell’esercizio del diritto costituzionalmente tutelato della
partecipazione democratica alle consultazioni -, sia pure per ragioni di emergenza
epidemiologica da Covid 19.
In particolare, è da intendersi nullo il decreto sindacale che, per ragioni epidemiologiche, dispone la sospensione della consultazione referendaria autorizzata con decreto dell’Assessore regionale per difetto assoluto di attribuzione (cd. incompetenza assoluta), atteso che il Sindaco non dispone, ai termini di legge, di detto potere, spettante a plessi amministrativi diversi (id est: regionali) (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 2014, n. 2656; Cons. St., sez. V, 4 agosto 2011, n.
4679); trattandosi di questioni attinenti al riparto di poteri amministrativi tra enti diversi (Regione e Comune) e non tra organi dello stesso ente, in quanto tali involgenti questioni di attribuzione e non di incompetenza relativa, deve predicarsene, non la mera annullabilità, ma la nullità ex art. 21 septies della L. n. 241 del 1990, proprio in quanto trattasi di atti adottati in violazione di tale criterio distributivo (Cons. Stato, Sez. VI, 9 aprile 2015, n. 1782), sicché la dedotta circostanza, secondo cui il decreto sindacale di sospensione della consultazione non sarebbe stato impugnato nei termini, non assume, in realtà, alcuna rilevanza dirimente a sostegno della tesi del Comune (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 5 luglio 2019, n. 1787).
Né sono meritevoli di accoglimento le censure con cui il Comune lamenta la violazione dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà nei rapporti tra amministrazione regionale ed enti locali territoriali, poiché con nota prot. n. 11931 dell’1 settembre 2021, da una parte, è stata portata a conoscenza del Comune di Messina la nota dell’Assessore (prot. n. 25512 dell’11 marzo 2021) con cui si è indicato che i termini della consultazione elettorale di cui al D.A. n. 219/2021 avrebbero dovuto essere uniformati a quelli previsti dal d.l. n. 25 del 2021 e, dall’altra, sono state chieste informazioni al Sindaco sull’attivazione dell’iter di convocazione della consultazione referendaria, in considerazione dell’imminente scadenza della “finestra elettorale” di cui al citato d.l.”

Inoltre, secondo il TAR, “non sussistono ostacoli giuridici all’applicazione della “finestra” del d.l. 25
del 2021 (“Disposizioni urgenti per il differimento di consultazione elettorali per l’anno 2021”), contenente disposizioni circa il rinvio delle consultazioni elettorali tra il 15 settembre il 15 ottobre proprio per affrontare il quadro epidemiologico, anche alle consultazioni referendarie in argomento, come da indicazioni dell’Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.
Le preoccupazioni circa il corretto svolgimento della consultazione a seguito della “impossibilità” per i residenti all’estero dell’esercizio del diritto di voto per ragioni pandemiche, oltre a non essere supportate, non possono in ogni caso incidere su poteri di altri plessi, per quanto sopra detto.

Non è accoglibile la censura di incompetenza di tale Assessore a fornire le dette indicazioni, in quanto non supportata normativamente, del tutto generica e comunque infondata, avuto riguardo, da una parte, al potere attribuito dalla legge (l.r. n. 30/2000) all’Organo regionale in materia di consultazione referendaria e, dall’altra, alla circostanza che le dette indicazioni, conformandosi alle previsioni statali (a cui, a sua volta, si è conformata la Giunta Regionale con deliberazione n. 276 dell’1.07.2021 per le consultazioni elettorali), si pongono peraltro in linea con
una “gestione unitaria” della crisi (Cons. Stato, parere n. 735/2020).

Ma ciò che rileva nel caso è soprattutto la circostanza che il Comune, con la propria nota di riscontro dell’ottobre del 2021, non poneva alla Regione alcuna questione di tempistica (eventualmente da affrontare e risolvere nelle apposite sedi), dichiarando piuttosto che gli atti di indizione sarebbero stati posti in essere solo alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica, stante la ritenuta efficacia del decreto sindacale n. 40 del 2020; “per completezza di riscontro”, il Comune evidenziava di non ritenere applicabile alla consultazione referendaria il d.l. n. 25 del 2021.
In ogni caso, come evidenziato dalla difesa dell’Amministrazione regionale, il D.A. n. 469 del 2 dicembre 2021, oggetto di impugnazione, che ha attivato la procedura sostitutiva, è stato adottato oltre i detti 30 giorni.