
NOTA STAMPA
Le vicende relative all’ordinanza n. 01/2025 emessa dal sub commissario per il risanamento urbano della città di Messina, in questi giorni al centro del dibattito politico cittadino, acclarano, qualora ve ne fosse stato ulteriore bisogno, un principio basilare dell’azione amministrativa, ovvero il principio che, ai fini di una più chiara e semplice esplicitazione, definire del coordinamento, della leale
collaborazione tra istituzioni. Addirittura, in tematiche delicatissime come quelle in esame, il valore anzidetto impone alle diverse amministrazioni competenti una condotta sinergica in assoluta sinergia, garantendo una proficua collaborazione nell’interesse esclusivo dell’intera comunità, ed in senso relativo, nell’interesse cittadini destinatari degli interventi in questione.
Nel contesto dato, l’azione amministrativa dovrebbe essere scevra da contrapposizioni di sorta, e mai ostacolata da valutazioni di carattere politico.
Premesso ciò, appare lecito chiedersi, oggi più che mai, anche in relazione alla nota querelle sull’avvicendamento – defenestrazione – della figura del subcommissario, la richiamata sinergia, la citata collaborazione tra istituzioni è stata, ed è tuttora, garantita?
Sinceramente il quadro d’insieme che si è delineato negli ultimi tempi ci consegna una realtà molto opaca, in cui è evidente una totale e preoccupante scollatura tra la struttura commissariale e la struttura comunale (in senso lato intesa). A tal proposito, è palese che l’eccessiva burocratizzazione del settore, con tutte le strutture e sovrastrutture operanti, create non tanto per risolvere i problemi,
ma per sottrarre iniziativa, letteralmente per controllare, non aiuta, anzi crea ulteriore disgregazione, aumentando i disservizi.
In tale ottica, non si può tacere dello scontro in atto, tutto all’interno del centrodestra — con speciale riferimento alle due frange di Forza Italia —, che certamente ha avuto, ed ha, dei riverberi negativi sull’intera tematica del risanamento messinese.
In particolare, le ultime novità decretate con ordinanza dal nuovo sub commissario, Ing. Santi Trovato, in ordine all’assegnazione degli alloggi di risanamento ai 130 nuclei familiari che presentano condizioni di estrema fragilità, fanno insorgere delle preoccupazioni che — nel dibattito fino a oggi tenutosi — sono sfuggite.
Infatti, la disposizione di cui all’art. 2 della detta ordinanza “trasmissione dell’elenco dei soggetti fragili richiedenti priorità nell’assegnazione fino alla data del 28.01.2025”, con l’espressa finalità di garantire priorità ai citati soggetti nell’ambito del bando ERP – Emergenza Casa, graduatoria questa gestita interamente dal comune di Messina, determina un evidente conflitto, con la
sovrapposizione di due graduatorie di assegnazione alloggi, soggiacenti a norme differenti, che in nessun modo possono essere sovrapposte. Infatti, la prima, di risanamento, ha una logica di smaltimento derivante dalla normativa di settore; l’altra, di emergenza abitativa, invece segue la logica di assegnazione per tutte le altre casistiche previste dalle leggi di settore ERP, e nel particolare disciplinata dal regolamento Comunale di recentissima approvazione.
Le due graduatorie non possono in alcun modo essere sovrapposte, perché in entrambe sono presenti nuclei familiari fragili, che nell’ipotesi di commistione si rischia di danneggiare. Invero, ad operare nel modo contestato, si corre il concreto rischio di danneggiare irrimediabilmente le famiglie più deboli, allungando sine die la possibilità di assegnare alloggi proprio a coloro i quali ne
hanno più bisogno.
E allora, delineato a tinte foschissime il quadro d’insieme, ci si chiede, quale fonte giuridica deve prevalere, pertanto, nel complesso sistema che si è costruito in maniera bizantina in ambito ERP / Risanamento a Messina? Il regolamento ERP recentemente approvato dal Consiglio Comunale, che quindi segue la logica dettata dalla legge sull’edilizia residenziale pubblica o l’Ordinanza del Sub
Commissario al risanamento di Messina, che sovrappone le graduatorie di assegnazione?
A tal proposito, infatti, basta evidenziare che l’avviso pubblico indirizzato ai richiedenti l’alloggio popolare, da poco approvato dal Comune, espressamente esclude che possano fare domanda quanti siano in graduatoria per gli ambiti di risanamento. Si comprende, quindi, come l’Ordinanza dell’ing. Trovato incida profondamente sulla effettiva efficacia delle procedure di assegnazione alloggi per
tutte le famiglie coinvolte nella fragilità e nel disagio.
Il quadro di sovrapposizione delle due graduatorie, peraltro, si realizzerebbe in un momento in cui le aziende comunali deputate al reperimento di alloggi, specialmente Patrimonio Messina S.p.A., sono da mesi impantanate nella loro operatività e gli alloggi effettivamente reperiti a oggi sono davvero pochi.
Ciò detto, appare doveroso ritornare al punto di partenza, ovvero nel caso che ci occupa è stata garantita la sinergia tra istituzioni? Ed ancora, il subcommissario prima di adottare l’ordinanza in questione si è confrontato con i competenti organi amministrativi/politici dell’ente locale?
Da quanto abbiamo avuto modo di apprendere non vi è stato alcun coordinamento, ragione per cui riteniamo opportuno, estremamente opportuno, anche al fine di evitare eventuali dispendiosi strascichi giudiziari connessi al vulnus giuridico in tema di prevalenza (competenza?) sopra accennato, che il subcommissario revochi con urgenza l’ordinanza de qua.
