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Polizia Locale- Taormina oggi come Messina nel 2022, quando il Sindaco dovette annullare tutto per ordine del CGA. Perché SILPoL vinse il ricorso

- 05/09/2024

Taormina condivide con Messina un probabile destino comune. Il cui filo conduttore è il suo Sindaco ed i suoi schemi altamente ripetitivi, tanto da divenire ormai più che prevedibili, scontati ed avversabili.

C. De Luca (da questo momento in poi definito “il Sindaco”), ha ritenuto di compiere a Taormina quasi serialmente, quel che già nel 2021 stava per compiere a Messina ai danni del suo Corpo di Polizia Municipale.

Se oggi a Taormina, infatti, si produce una Deliberazione di Giunta, la n. 143 del 19/07/2024, con la quale si stabilisce autonomamente di modificare l’organizzazione del Corpo di Polizia Locale trasformandolo, nei fatti, in mero servizio e ponendolo alle dipendenze della Segreteria Generale, adducendo, peraltro, a giustificazione il conseguimento di “opportuni risparmi di spesa, versando l’ente nello stato di dissesto finanziario” (nonostante lo stesso sindaco abbia ampiamente strombazzato di non essere più in regime di dissesto), lo stesso si stava provando a fare nel 2021 con la deliberazione n. 202/2021 della Giunta municipale di Messina.

Nel 2022, però, a seguito di un ricorso presentato dal Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale, il S.I.L.Po.L., in sigla, (rappresentato a Messina da Pippo Gemellaro), il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana annullava sia la deliberazione n. 202/2021 della Giunta municipale del Comune di Messina, nonché le determinazioni n. 3859 del 30 aprile 2021 e n. 3895 del 4 maggio 2021 del Segretario comunale e la determinazione n. 4051 del 10 maggio 2021.

PERCHE’ IL CGA ACCOLSE IL RICORSO NEL 2022

Il principio secondo il quale il CGA, con parere n. 623/2022, annullò tutti gli atti del Comune di Messina e dal Sindaco volti alla limitazione dell’autonomia del Corpo e del suo Comandante rispetto all’organizzazione amministrativa, si basa sulla palese violazione di quanto disposto dall’art. 9 della L.R. n. 17/1990, dell’art. 11, commi 5 e 7, dello stesso regolamento di polizia municipale e della L.65/86.

Il CGA, in sostanza, stabilì la fondatezza del ricorso sul principio che il Segretario comunale non può svolgere le funzioni precipue del Comandante in sua vece.

AL CGA IL MEDESIMO RICORSO DEL SILPOL PER IL CASO “TAORMINA”

Il SILPOL, pertanto anche per il caso di Taormina, ha già annunciato che si rivolgerà al CGA con le medesime modalità e motivazioni di Messina nel 2022. Un ricorso che è una questione di difesa del principio di autonomia della Polizia Municipale. Un principio di valenza “collettiva” e che è scevro da qualsiasi personalismo, come scritto e ribadito dal CGA.

Il punto nodale è rappresentato in primo luogo dalla sussistenza della caratteristica essenziale secondo la quale il Corpo di Polizia Municipale di Taormina non può essere ridotto a servizio: il numero 8 addetti più il comandante di cui è composto. Infatti la Legge 65/1986, intesa la legge quadro sulla Polizia Locale, stabilisce all’art. 7 “che i Comuni nei quali il servizio sia espletato da almeno 7 addetti si possa istituire il Corpo di Polizia Municipale”.

Le condizioni attuali dell’ente e del suo Corpo di Polizia Municipale – ha già dichiarato Massimo Mastrosimone di SILPOL – dimostrano che le risorse sono sufficienti (8 operatori oltre il Comandante), soddisfano la previsione di legge e non ne giustificano la retrocessione a Servizio deliberata dalla Giunta Comunale. Così come non trova alcuna ratio l’inclusione della Polizia Locale all’interno di altre strutture burocratiche dell’Ente come da plurima giurisprudenza amministrativa, anche siciliana, che statuisce in modo chiaro ed ineluttabile la specificità e l’autonomia organizzativa della Polizia Municipale, tali da non consentire “affiliazioni” ad altre strutture burocratiche del Comune”.

IL TAR ABRUZZO

Sempre per motivi simili il TAR Abruzzo con la sentenza n. 64 del 12 febbraio 2021 ha posto una pietra miliare in punto di libertà, autonomia e indipendenza della Polizia Locale, vista nel suo insieme come struttura organizzativa dell’Ente, a prescindere dalla sua configurazione in Corpo o Servizio. Secondo i Giudici amministrativi d’Abruzzo l’interesse pubblico superiore cui fare riferimento è quello di preservare l’autonomia gestionale e amministrativa della Polizia Locale in ragione delle pubbliche funzioni svolte, motivo per cui il Comandante deve sempre essere collocato in posizione di assoluta autonomia e indipendenza rispetto alle altre Aree dell’Ente, con l’obbligo di tenere distinte le posizioni degli organi pubblici elettivi da quella dell’organo tecnico dotato della necessaria professionalità ed escludendo ogni rapporto di parasubordinazione gerarchica del Comandante con altre figure amministrative o tecniche dell’Ente Locale, in modo da differenziare e caratterizzare il peculiare apparato della Polizia Locale rispetto alle altre ripartizioni organizzative svolgenti le ordinarie e istituzionali funzioni dell’Ente locale.

LE AZIONI DELL’EX COMANDANTE VITTIMA DEL SINDACO

Accanto a tutto ciò si pone, ovviamente, anche l’azione che l’ex comandante, Daniele Lo Presti, vittima delle strategie del Sindaco di Taormina, predisporrà per far valere un diritto che è già stato riconosciuto similmente a Messina nel 2022 e per atti predisposti dallo stesso primo cittadino oggi di Taormina.

In definitiva, quel che è in gioco, è il principio di legittimità secondo cui ogni Corpo di Polizia Municipale e Locale deve essere AUTONOMO rispetto alla parte politica e amministrativa. Un principio che deve essere garantito e fatto valere, nei casi di sopraffazione, dagli organi di Giustizia, non ultimo il Prefetto.

La sede del CGA SICILA