L’artista internazionale Alessandro Caminiti, assistito dagli avvocati Dafne Musolino e Alessia Giorgianni, diffida il Comune di Messina a rimediare allo stato di assoluto degrado ed abbandono in cui versa la sua statua denominata “Messina” posta nella rotatoria della via don Blasco.
Secondo l’artista la misura è colma. Nonostante le sollecitazioni all’Amministrazione anche da parte della Consigliera Comunale Centofanti, la statua è stata abbandonata a sé stessa come anche la rotonda al centro della quale l’opera è stata posta. In particolare l’artista Caminiti ricorda che dopo aver donato l’opera il 22 dicembre del 2021, per il tramite di una galleria d’arte, dopo l’inaugurazione in pompa magna, presente lo stesso sindaco pro tempore Cateno De Luca, la statua fu vandalizzata, e non fu mai, dopo due anni, oggetto di manutenzione da parte del Comune di Messina. Ciò è ampiamente e facilmente desumibile dalla foto che lo stesso artista allega alla diffida: la rotonda è divelta, lo strato di doratura della statua non esiste più, la targa commemorativa è stata divelta e non ripristinata, le erbacce soffocano l’installazione. A ciò si aggiunga che il basamento, secondo l’artista, non è idoneo a reggere la statua, costituendo anche un potenziale pericolo per la pubblica incolumità.
Tutto ciò descritto, l’artista, pertanto, diffida il Comune di Messina a provvedere entro dieci giorni alla completa manutenzione della sua opera e dell’area circostante in quanto il perdurare dello stato di degrado in cui versa procura nocumento all’immagine dell’artista. Principio validato da quanto previsto dall’articolo 20 della L. 22 aprile del 1941, n. 633 denominata Legge sulla protezione del diritto d’autore, che prescrive che “indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione“. Per cui, l’autore nell’atto di diffida, avverte che trascorsi i 10 giorni dal ricevimento della diffida inoltrata dai legali Musolino e Giorgianni, “ci vedremo costretti ad adire le vie giurisdizionali”.