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Finanziamenti post COVID T.A.R. – Palermo accoglie ricorso di una società palermitana operante nel settore cinematografico

- 26/06/2024
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Al fine di favorire la ripresa economica  post pandemica delle attività imprenditoriali la Regione Siciliana  con avviso pubblico, disposto con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle finanze e del credito n. 82 del 22.2.22, definiva le modalità di accesso agli interventi di sostegno all’attività di impresa a valere sul fondo “Emergenza Imprese Sicilia” (Fondo E/O “FEIS”), costituito per l’attivazione di misure urgenti a sostegno del sistema produttivo regionale in concomitanza con la crisi epidemiologica Covid – 19.

Più nel dettaglio, il predetto avviso prevedeva che avrebbero potuto accedere al fondo le imprese o le società che, in ragione dell’emergenza epidemiologica, avevano realizzato nell’anno 2020 un fatturato inferiore ad almeno il 30% del fatturato relativo all’anno 2019; i prestiti avrebbero potuto essere concessi per il rifinanziamento di esposizioni esistenti nella misura massima dell’80%, ed inoltre, venivano previsti finanziamenti a tasso zero per prestiti il cui importo non risultava superiore alla soglia di euro 2.300.000, nonché un periodo di preammortamento non superiore a 24 mesi.  

Inoltre, sempre con il suddetto avviso la ICCREA BANCA S.P.A. veniva individuata quale intermediario finanziario tenuto a valutare l’ammissibilità delle istanze presentate dalle imprese.

Pertanto, al fine di accedere al predetto Fondo, la società K. s.r.l., operante da ben 25 anni nel settore cinematografico della Città di Palermo, con apposita istanza chiedeva un finanziamento a tasso zero con preammortamento a 24 mesi, pari ad euro 2.203.882,31 a valere sul fondo emergenza imprese obbiettivo tematico 3 – POR FESR SICILIA 2014 – 2020.

Tuttavia, la Banca ICCREA, con nota del giugno del 2023, respingeva l’istanza presentata dalla società K.srl, sulla base dell’asserito convincimento che l’operazione finanziaria richiesta dalla predetta società avrebbe dovuto considerarsi troppo rischiosa.  

Conseguentemente, avverso il provvedimento di diniego della Banca ICCREA, la società K. srl, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, proponeva un ricorso giurisdizionale avanti al TAR-Palermo.

In particolare, detti legali rilevavano in giudizio come le motivazioni poste a base del provvedimento di diniego adottato dalla Banca ICCREA fossero erronee, illogiche ed infondate, in quanto, l’ammissione alla misura richiesta dalla K. srl, avrebbe di fatto comportato la sostituzione delle pregresse esposizioni debitorie con un nuovo finanziamento, a condizioni decisamente più vantaggiose per la società, determinando, nell’immediato, un notevole risparmio annuo sugli oneri finanziari dovuti.

Inoltre, a riprova dell’insussistenza del paventato rischio di default supposto dalla banca istruttrice, i citati legali deducevano e documentavano in giudizio che la società K. srl è un’impresa, affidabile e solvibile, non avendo alcuna esposizione debitoria scaduta.

Sempre gli Avv.ti Rubino e Alfieri rilevavano come peraltro l’avviso pubblico prevedeva espressamente la possibilità di chiedere prestiti per il rifinanziamento di esposizioni preesistenti, proprio per migliorare la solidità delle imprese che avevano visto diventare più gravosa la propria esposizione debitoria a causa dell’emergenza epidemiologica; dunque, la richiesta di finanziamento avanzata dalla K. srl doveva considerarsi conforme alle disposizioni prescritte dal bando e, di contro, il diniego opposto dalla Banca ICCREA palesemente illegittimo.

Con provvedimento del 18 ottobre 2023 il TAR-Palermo ha accolto la domanda cautelare presentata dalla società K. srl, disponendo una verificazione volta ad accertare se la decisione assunta dalla Banca ICCREA fosse congrua e coerente con i principi economici – finanziari della materia, incaricando il Direttore del Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di Catania.

Infine, con recente sentenza, il TAR-Palermo, condividendo integralmente le tesi difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Alfieri, ha osservato come a seguito della verificazione disposta fosse emerso che la società K. srl rientra tra le prime cinque imprese siciliane ed altresì che nel 2021 il “valore della produzione” è il più elevato nel confronto con gli altri competitors; conseguentemente, il TAR ha affermato che le motivazioni del diniego opposto dalla banca ICCREA non sono coerenti con i dati economico- finanziari della K. srl, specie se rapportati al settore di riferimento, ponendosi in contraddittorietà con le finalità sottese al finanziamento, volto a favorire e sostenere la ripresa economica delle attività imprenditoriali post emergenza COVID-19.

Pertanto, con la predetta sentenza, in accoglimento del ricorso proposto dagli avv.ti Rubino ed Alfieri, il TAR-Palermo ha annullato il provvedimento di diniego adottato dalla Banca ICCREA, la quale, adesso dovrà riesaminare la richiesta di finanziamento avanzata dalla K. Srl e corrispondere le spese giudiziali in favore della società ricorrente. 

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