“Spiace dover evidenziare, ancora una volta, la totale decadenza della Relazioni Sindacali che l’azienda attiva esclusivamente per l’obbligatorietà della prassi, senza cogliere l’essenza positiva della trattativa sindacale che potrebbe condurre a soluzioni condivise. Le scriventi OO.SS. prendono negativamente atto dell’atteggiamento “dispotico” della Direzione Aziendale che continua a pressare i lavoratori con iniziative impositive, in totale contrasto con quanto concordato nei tavoli con le Organizzazioni Sindacali”. Lo scrivono le organizzazioni sindacali Orsa, Cisl, Uil trasporti e CISAL in una nota inviata in data odierna alla direzione generale di ATM, al Sindaco di Messina ed all’Ispettorato del Lavoro di Messina.
“Siffatta gestione del personale – continuano le OO.SS. – sfocia, giocoforza, nel ricorso dei lavoratori presso le aule del tribunale, ed è un dato di fatto che l’azienda ne esce spesso soccombente, a dimostrazione che le regole immaginate dalla direzione entro le mura aziendali, violano sistematicamente le Leggi, i principi di democrazia e i diritti dei lavoratori ampliamenti sanciti dalle norme in vigore. Ad esempio, è dimostrato che ATM SpA ha “personalizzato” a proprio uso e consumo l’agevolazione del prepensionamento, imponendo anzitempo la quiescenza a tanti lavoratori che hanno ottenuto il diritto di proseguire nell’attività lavorativa attraverso il pronunciamento del giudice del lavoro che ha disposto anche congrui risarcimenti a favore dei lavoratori ricorrenti. Stesso dicasi per la recente sentenza che condanna ATM per l’improprio e sommario iter procedurale adottato in occasione di richieste di risarcimento per danni procurati ai mezzi aziendali. Il descritto gioco “muscolare” che ATM S.p.A. ha voluto instaurare nella gestione del personale ha un costo che i lavoratori pagano di tasca propria per vedere riconosciuti i propri diritti in tribunale, mentre l’azienda affronta le spese legali con denaro pubblico, senza nessuna sofferenza per le tasche del management che spesso invita, provocatoriamente, i lavoratori ad andare dall’avvocato, tanto se l’azienda perde pagano i messinesi…”
“Quanto in premessa – sottolineano le OO.SS. – serve da prologo per denunciare l’ennesima imposizione illegittima, questa volta in tema di lavoro straordinario. Sembra che l’azienda, in evidente carenza di personale rispetto al servizio avventatamente programmato, abbia in uso di avvisare i lavoratori che non si rendono disponibili oltre il turno ordinario, di imminenti “iniziative” nei loro confronti. Voci da piazzale narrano addirittura di denunce per “interruzione di pubblico servizio”… ma sono solo voci che il sindacato non terrà in considerazione fin quando alle narrazioni non seguiranno denunce ufficiali. Sta di fatto che ATM SpA si è persa in un “cul de sac” nella bramosia di dimostrare massima efficienza alla città e dispone servizi, anche superflui, senza avere a disposizione il personale necessario. L’elenco del cospicuo straordinario programmato d’ufficio documenta che l’azienda ha fatto il passo più lungo
della gamba nella programmazione dei servizi e, in evidente affanno, prova a risolvere l’imbarazzo imponendo lo straordinario ai Conducenti. Si rammenta che secondo il vigente CCNL e Accordi Nazionali, il lavoro straordinario “obbligatorio” si può disporre d’ufficio solo nei in casi in cui:
- l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula;
- l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di
servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato.
Non risulta alle scriventi OO.SS. che al momento sussistano crisi economiche aziendali e/o temporanei programmi straordinari di trasporto pubblico che possano giustificare l’imposizione del lavoro straordinario e, in ogni caso, la normativa prevede che per motivi legittimi: “salute, sicurezza, fatiche eccessive, esigenze personali…” il lavoratore può rifiutare le prestazioni straordinarie.
A dimostrazione di un piano di esercizio ridondante rispetto all’organico, si riportano di seguito alcuni esempi di straordinario sistematico cui l’azienda deve ricorrere per sopperire all’errata programmazione dei servizi:
PERIODO 22 FEBBRAIO/20 MARZO SOLO GIORNI FERIALI: - Media operatori impiegati giornalmente: 46
- Punta massima giorno 15 marzo con 69 operatori impiegati
- Punta minima giorno 26 febbraio con 35 operatori impiegati
- Media somministrazione straordinario giornaliero: 126 ore
- Punta Massima giorno 15 marzo con 189h e 27 min. di straordinario
- Punta minima giorno 26 febbraio con 90h e 08 min. di straordinario
- Punta massima di straordinario assegnato a singolo operatore: 4h e 40 min.
- MEDIA TURNI GIORNALIERI SCOPERTI : 20
E’ del tutto evidente che l’Azienda per garantire l’eccessivo servizio ordinario, programmato in modo unilaterale, oltre a respingere sistematicamente le legittime richieste di ferie dei lavoratori, deve ricorrere alle prestazioni straordinarie, la cui imposizione si pone in violazione del CCNL di categoria e delle Leggi in materia.
Se l’azienda e il Comune di Messina hanno l’esigenza di mantenere integro siffatto piano di esercizio, provvedano immediatamente alle assunzioni di personale per adeguare l’organico. L’attuale gestione del personale, costretto a lavorare oltre il turno ordinario e sistematicamente ostacolato nella richiesta di ferie, espone i lavoratori ai rischi descritti nel D.lgs. 81/2008 ( Stress Lavoro Correlato) ed eventuali conseguenze sulla salute dei lavoratori saranno da addebitare unicamente ad ATM S.p.A., così come normato dall’art. 2087 del Codice Civile.
Per quanto esposto si diffida l’azienda dall’intimare l’obbligatorietà del lavoro straordinario ai propri dipendenti, eventuali episodi di illecite pressioni sui lavoratori saranno denunciate nelle sedi competenti e attiveranno gli strumenti sindacali a tutele dei diritti, della sicurezza e della salute dei lavoratori” conclude la nota sindacale.
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