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Circolo Pickcwick, Atto d’accusa e diritti costituzionali: “Se io fossi Sherlock riguarderei le prove e le notizie di reato”

- 05/10/2023
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Nelle società aperte il diritto di critica delegittima a-priori ogni pretesa di assolutezza e introduce alle procedure di autocorrezione dei perfettibili meccanismi della democrazia.

Il brocardo iura novit curia formalizza il monopolio della competenza giuridica dei tribunali non senza il bilanciamento dell’obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali inserito nell’art. 111 della Costituzione.

E’ l’osservanza dei requisiti di eticità, dottrina e razionalità inerenti alla motivazione che perfeziona la fiducia del cittadino nella giurisdizione.

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Il codice di procedura penale all’art.330 assegna al pubblico ministero il compito di accogliere le notizie di reato anche in forma anonima, all’art. 408 quello di valutarne la fondatezza, inoltre l’art. 335, definendone le caratteristiche, fornisce al magistrato inquirente un criterio oggettivo per il suo libero giudizio.

Con i filmati allegati all’esposto presentato alla Procura del Tribunale di Messina il 13 dicembre 2021 è stato composto il video “ Avocazione . Pickwick. Se io fossi Sherlock Holmes”, postato su You Tube.

Pertanto, chiunque abbia visionato il video, dispone delle stesse notizie di reato del pubblico ministero e potrebbe per gioco condurre le indagini nelle vesti del più famoso investigatore, “molto portato sia all’osservazione sia alla deduzione….che mette sulla giusta via un sacco di investigatori”(Conan Doyle) , poiché il magistrato inquirente, tra le tante notizie di reato documentate nei video, ha chiesto al giudice delle indagini preliminari l’archiviazione dell’unica ipotesi di reato di abuso di ufficio ex art.323 per l’improcedibilità contro ignoti ex art. 415.

Infatti, dopo la deposizione di un impiegato di Messina servizi d’aver ricevuto il video di Villa Dante da uno sconosciuto, l’indagine, non sapendo risalire al telefono emittente, è stata dichiarata conclusa.

Oltre all’incredulità di scoprire limiti insospettabili nelle tecnologie investigative, restano tanti dubbi sull’esclusione immotivata delle documentate( dal tentato sequestro fuori-legge dei libri, al linciaggio mediatico nella diretta dell’ex sindaco De Luca, alla sospensione per 11 settimane del servizio di ritiro dei rifiuti, illegale perché regolarmente pagato,) ”rappresentazioni non manifestamente inverosimili di specifici accadimenti storici”ex art.335, secondo la definizione di notizia di reato data dal codice di procedura penale. Quanto meno si potrebbe consigliare al pubblico ministero di riflettere sull’osservazione di Socrate a Menone: “E non ti accorgi di introdurre qui quel principio eristico per cui non è possibile all’uomo indagare né ciò che sa né ciò che non sa? Giacché nessuno indagherebbe ciò che sa, perché lo sa e non gli occorre alcuna indagine; né ciò che non sa, perché non sa che cosa indagare.”

“Se io fossi Sherlock Holmes” farei notare che nella sua diretta l’ex sindaco De Luca utilizza due video, il secondo dei quali girato molte ore dopo dal primo, al momento della consegna del verbale di infrazione al domicilio del “libraio zozzone”.

Poiché la logica esclude l’ipotesi di un operatore casualmente sul posto, pertanto ignaro del significato di una scena priva di interesse per lui, è sostenibile soltanto l’appostamento programmato per confezionare col primo video una vicenda diffamatoria esemplare.

L’esistenza del secondo video rileva retrospettivamente l’errore di rubricare il primo video come notizia di reato d’abuso d’ufficio. Considerati i due video come unità inscindibile, gli autori risultano tutt’altro che ignoti.

L’omessa menzione del secondo video nelle rispettive richieste di archiviazione dei due magistrati inquirenti autorizza a supporre che i video dei fatti denunciati, allegati all’esposto e ora disponibili su YouTube, siano stati trascurati.

Il sospetto è sostanziato dal rapporto inversamente proporzionale tra le conclusioni apodittiche e l’assenza di indagini, se si esclude quella appena aperta e subito conclusa con la deposizione dell’operatore di Messina Servizi, neppure verificata.

Quindi il G.I.P. , aderendo ex ante alla conduzione e all’esito delle indagini del P.M., autolimita la sua funzione di controllo, eppure accentuata nella sentenza della Cassazione penale n° 26875 del 29 maggio 2017: “Non è abnorme il provvedimento del G.I.P. che nel rigettare la richiesta di archiviazione… ha indicato la necessità di ulteriori indagini…” Un tale “provvedimento…,singolarmente lato, non si pone al di fuori in termini di eccentricità, rispetto ai poteri assegnati al G.I.P. dall’ordinamento”.

Sul ruolo del G.I.P. si è recentemente espresso il presidente dell’ANM Giuseppe Santalucia davanti al comitato direttivo centrale, replicando alle critiche del governo contro il giudice delle indagini preliminari sul caso del sottosegretario Dalmastro: “Quel giudice ha fatto il suo mestiere. Ha esercitato il controllo della giurisdizione sull’obbligatorietà dell’azione penale…. Il suo potere-dovere…rappresenta un presidio e una garanzia di uguaglianza che sta alla base dell’obbligatorietà dell’azione penale. Perché un P.M. che pretende di non essere smentito dal giudice è fuori della Costituzione.”

Inoltre il G.I.P. come arbitro delle indagini preliminari è tenuto all’imparzialità rispetto alle parti.

Ne consegue che la sua deliberazione di archiviazione de plano con esclusione dell’udienza camerale ne contamina il ruolo di garanzia, per la ragione che essa è stata determinata dal pregiudiziale rifiuto di verificare la segnalazione della persona offesa, indebitamente screditata a “mera insinuazione”, del mero dato di fatto del rapporto di reciproca conoscenza tra la medesima e l’operatore di Messina Servizi individuato come intermediario volontario del video anonimo di villa Dante.

La richiesta di archiviazione de plano è sottratta all’arbitrio e la sua legittimità è vincolata a requisiti precisati nella sentenza della 3° sezione della Cassazione penale n°6587 del 13 febbraio 2017.

La richiesta di avocazione del video “avocazione Pickwick”, postato su You Tube, ha la sua ragion d’essere nella convinzione che compromettere irresponsabilmente l’istituto dell’obbligatorietà dell’azione penale insidia il principio costituzionale dell’uguaglianza dei cittadini con effetti mortificanti sul sentimento di giustizia, pericolosamente esposto al tarlo della sfiducia e al veleno del cinismo.

Reclamare per i messinesi il diritto di accedere, attraverso l’accertamento dei fatti, al significato di quegli otto giorni, da domenica 31 ottobre a lunedì 8 novembre 2021, definiti non convenzionali per il gratuito impegno extra-istituzionale di membri ben individuabili dell’apparato dell’amministrazione comunale del sindaco De Luca a cancellare l’attività innocua e universalmente gradita del Circolo Pickwick, può risultare un utile presupposto ad una autocomprensione delle condizioni esistenziali della nostra comunità.

“Sherlock Holmes” alias Renato Ciraolo

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