Arriva la stretta del governo sulla delinquenza giovanile. Dopo il susseguirsi di episodi in cui ragazzi e giovanissimi si sono trovati protagonisti di fatti di cronaca, l’esecutivo si prepara a varare un daspo urbano anche ai minorenni, purché abbiano compiuto 14 anni.
Il dl contro la criminalità giovanile sul tavolo del pre-Cdm. prevede un avviso orale del questore che convoca il minore “unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale” si legge nella bozza del provvedimento. Avviso orale i cui effetto cessano comunque al compimento dei 18 anni.
Se il ragazzo cui viene notificato l’avviso orale è stato già condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati contro la persona, il patrimonio o per vicende di armi e driga, il questore potrà proporre al tribunale l’applicazione di una sorta di ‘divieto social’.
Una misura che consiste nel “divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici” che saranno indicati specificatamente, fino ad arrivare al divieto di possedere telefoni cellulari o qualunque altro device “per le comunicazioni dati e voce”.
In galera chi non manda i figlia scuola
Nei confronti di chi “era tenuto alla sorveglianza del minore o all’assolvimento degli obblighi educativi è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto”
Nel decreto si punta anche a rafforzare l’obbligo scolastico. Per quanto riguarda l’inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori, chiunque rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d’impartirgli o di fargli impartire l’istruzione obbligatoria è punito con la reclusione fino a due anni”
Nuove regole per le carceri minorili
Nel dl contro la criminalità giovanile si prevede inoltre che dalle carceri minorili possono essere allontanati i detenuti che abbiano compiuto i 21 anni se creano problemi all’ordine e alla sicurezza delle strutture. “Se il detenuto che ha compiuto ventuno anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, con una o più condotte determina un grave turbamento dell’ordine e della sicurezza dell’istituto per minorenni, il direttore richiede al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti individuato dal Dipartimento della amministrazione penitenziaria – si legge all’articolo 9 – Il magistrato di sorveglianza può negare il nulla osta al trasferimento presso l’istituto individuato, per comprovate ragioni di sicurezza anche del detenuto medesimo”.
E in un altro passaggio: “Qualora le persone indicate nell’articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento è efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l’interessato abbia già lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l’allontanamento”.