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Dl Pa bis: Siracusano, ok Cdm a norma per stabilizzare lavoratori Asu Sicilia

- 16/06/2023

“Il Consiglio dei ministri, nella riunione di ieri sera, ha approvato il decreto cosiddetto Pa bis, all’interno del quale c’è una norma che permetterà, finalmente, alla Regione Siciliana di stabilizzare i lavoratori socialmente utili.

Parliamo di più di 4.600 Asu, precari da vent’anni, che hanno combattuto una grande battaglia di dignità e che finalmente potranno guardare al futuro con maggior serenità e ottimismo.

Da anni seguivo questa vicenda, e negli ultimi mesi al governo ho lavorato per raggiungere questo importante risultato. Adesso posso dirlo: ce l’abbiamo fatta.

Ringrazio l’esecutivo e il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, per la sensibilità dimostrata e per aver deciso di sostenere una causa. Davvero una bella notizia per la mia Sicilia”.

Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata siciliana di Forza Italia.

Ecco la norma contenuta nel decreto Pa bis:

ART. 2

(Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili)

1. Al fine di potenziare la propria organizzazione, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché i lavoratori già rientranti nell’abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione Siciliana di cui all’articolo 30, comma 1, della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato, tramite procedure di reclutamento conformi all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguate alla tipologia della professionalità da reclutare e della valutazione dei titoli che tengano conto della anzianità di servizio.

2. Dall’attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L’amministrazione interessata provvede alle assunzioni di cui al comma 1 nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.