Al fine di agevolare una puntuale informazione in favore della cittadinanza in materia di sequestro e fermo amministrativo dei veicoli, questa Prefettura intende offrire un breve quadro di riferimento in ordine alle disposizioni normative che si sono succedute in questi anni in conformità al principio generale volto ad evitare aggravi di oneri per l’amministrazione pubblica.
Regola generale è che il veicolo sottoposto a sequestro o fermo amministrativo a seguito di violazioni del Codice della Strada viene affidato al proprietario, o al conducente o altro soggetto legittimato, che dovrà custodirlo in luogo sottratto al pubblico passaggio di cui abbia la disponibilità. La circostanza di non disporre di un idoneo luogo di custodia non potrà essere eccepita al fine di non essere nominato custode, ben potendo l’interessato avvalersi in tal caso a proprie spese di un deposito, autorimessa o di altro spazio non sottoposto a pubblico passaggio, a vario titolo nella propria disponibilità.
Colui che assume la custodia dovrà indicare il luogo in cui depositerà il mezzo; qualora non immediatamente noto all’interessato, il luogo di custodia potrà essere comunicato anche successivamente purché entro il termine di 3 giorni, come da relativa intimazione nel verbale di contestazione o di sequestro/fermo.
Il rifiuto di assumere la custodia comporta l’applicazione di una ulteriore e specifica sanzione amministrativa.
Nel caso di affidamento del mezzo in custodia al proprietario, inoltre, non soltanto la circolazione ma anche la sola sosta in luogo pubblico o privato ad uso pubblico costituiranno specifiche violazioni al Codice della Strada con conseguente confisca immediata del veicolo, ferme restando le sanzioni penali per l’eventuale violazione degli obblighi di custodia.
Nelle ipotesi in cui si proceda al sequestro o fermo amministrativo in assenza del trasgressore, come, ad esempio, nell’ipotesi di veicoli parcheggiati sulla pubblica via, il relativo verbale, oltre ad essere oggetto delle consuete operazioni di notifica, verrà, altresì, pubblicato all’albo pretorio del Comune in cui è stata accertata la violazione, sicché la notifica si considererà in ogni caso perfezionata decorsi 30 giorni da detta pubblicazione.
Nei casi in cui sussistano motivi ostativi all’affidamento all’avente diritto, quali, a titolo esemplificativo, quando il soggetto legittimato si rifiuta di assumere la custodia o quando è minorenne e i genitori non sono prontamente reperibili, o nel caso in cui lo stesso non sia provvisto dei prescritti requisiti di idoneità psico-fisica o morale, trova applicazione l’ipotesi residuale dell’affidamento al custode-acquirente.
Nell’ambito di questo territorio provinciale, il c.d. custode acquirente è stato individuato, a seguito di apposita procedura, in un raggruppamento temporaneo d’imprese di cui è mandataria la “Fratelli Coppolino di Coppolino A & C. s.n.c.”, cui sono affidati, in via esclusiva, i servizi di recupero, custodia ed acquisto di veicoli oggetto di sequestro, confisca e fermo amministrativo per violazioni al Codice della Strada.
I veicoli affidati al custode-acquirente saranno oggetto di un apposito elenco, pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura, con l’avviso che ove, nel termine di giorni cinque dalla pubblicazione medesima, l’avente diritto non provvederà ad assumere la custodia del mezzo, previo pagamento delle spese fino a quel momento maturate, si procederà all’alienazione del mezzo al custode-acquirente anche ai soli fini della rottamazione.
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