“L’incarico di soggetto attuatore delegato del Presidente della Regione nella qualità di Commissario del Governo ex art. 10, comma 2 ter della L. 116/2014, stante le funzioni concretamente svolte, si può configurare quale incarico apicale rientrante nella definizione di ‘incarico amministrativo di vertice’ come tra l’altro definito nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della struttura del Commissario del Governo per il dissesto idrogeologico o, comunque, come incarico dirigenziale conferito a soggetto esterno alla pubblica amministrazione.” E’ il parere rilasciato dal Segretario Generale del Comune di Messina su richiesta del consgiliere comunale Nello Pergolizzi circa l’eventuale incompatibilità alla carica di consigliere comunale ricoperta da Maurizio Croce. Lo comunica in una articolata nota alla stampa lo stesso consigliere Pergolizzi con l’intento, lo stesso sottolinea, di “fornire una corretta informazione alla cittadinanza”. Il parere è datato 23 maggio ed arriva nell’immediatezza della seduta consiliare di sabato 27 maggio prossimo che darà l’avvio alla elezione del nuovo Presidente del Consiglio Comunale.
“Dallo stesso parere – scrive Pergolizzi – si apprende inoltre che potrebbero sussistere dubbi sulla natura della struttura commissariale, in particolare, se la stessa si possa configurare una pubblica amministrazione regionale o statale, perché solo nel caso in cui essa venga considerata regionale si configura l’incompatibilità del consigliere.
Premesso questo, rileva constatare come la legge 116/2014, all’art. 10, ha individuato i Presidenti delle Regioni quali Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico relativamente al territorio di competenza, con il compito del sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione e rischio idrogeologico e con la titolarità delle relative contabilità speciali.
In questo quadro, il Presidente della Regione per l’attuazione degli interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio regionale si avvale della struttura organizzativa regionale, che certamente si qualifica come pubblica amministrazione al cui vertice è posto il soggetto attuatore. Tale struttura, infatti, è costituita presso la Regione e pertanto, pur facendo riferimento ad un commissario di Governo, risulta pacifico che la stessa possa ritenersi amministrazione regionale, essendo costituita a questo livello ed operando in tale settore una regionalizzazione delle competenze su base di legge e non di delega del Governo.
Del resto, per l’espletamento delle attività predette il Presidente della Regione nella qualità di Commissario Straordinario del Governo può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dallo stesso Presidente della Regione. Emerge quindi come il potere di direzione del soggetto attuatore sia esclusivamente del capo dell’amministrazione regionale.
A questo punto, al fine di garantire la vigilanza sull’osservanza delle norme in materia di incompatibilità e inconferibilità di cui al D. Lgs. 39/2013, provvederò nei prossimi giorni a investire della problematica emersa il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’amministrazione che ha conferito l’incarico, che nella fattispecie è il presidente della Regione Siciliana, cui compete eventualmente l’avvio di un procedimento di accertamento e di verifica della sussistenza della situazione di inconferibilità o incompatibilità, di dichiarazione di nullità dell’incarico, nonché il successivo potere sanzionatorio nei confronti degli autori della nomina e anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione che ha uno specifico potere di controllo e di accertamento sulle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità disciplinate dal D. Lgs. 39/2013 e, in generale, sulla corretta applicazione della suddetta normativa, anche con l’esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi” conclude la nota di Pergolizzi.
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