Gli ausiliari del traffico avevano verbalizzato un auto posizionata ad un’intersezione ma non parcheggiata negli appositi stalli blu (sui quali ci soffermermo dopo) o negli spazi riservati alla fermata dei mezzi pubblici. Per questo motivo il Giudice di Pace di Messina ha accolto il ricorso di un cittadino messinese, come comunicato dall’avvocato Antonio Costa, ritenendo quindi nulla la sanzione prevista nel verbale elevato dagli ausiliari ATM. Ed è il primo, probabilmente, di tanti altri ricorsi sui quali il Tribunale di Messina verrà chiamata a decidere. Ma, in vero, la sentenza in questione dell’8 marzo scorso costituisce già un orientamento di riferimento e dovrebbe essere un monito a non reiterare un orientamento errato da parte degli stessi ausiliari.
Ma c’è di più: il Giudice di pace rileva anche che la motivazione trascritta quale violazione nel caso specifico del ricorrente non è veritiera in quanto la descrizione “sostava impedendo la regolare fruizione del parcheggio a pagamento” non corrisponde alla realtà dimostrata dal ricorrente. Ovvero che la sua auto sostava all’intersezione delle vie e non in prossimità o su stalli destinati a parcheggio a pagamento. Stalli per i quali secondo la lettura della sentenza di accoglimento del ricorso non potrebbe neanche essere elevata multa da parte degli ausiliari. La motivazione è la seguente riportata in sentenza: “il personale ispettivo delle aziende esercenti iol traposto pubblico di persone (ATM ndr.) atteso il tenore letterale del comma 133 L. 127/97” prevede che “le funzioni di prevenzione e di accertamento attengono alla materia della circolazione e della sosta sulle sole corsie riservate al trasporto pubblico“.