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Messina Social City, post con minori: il Garante regionale dell’Infanzia chiede la rimozione. Partecipata già multata nel 2021 per 10mila euro dal Garante della Privacy

- 10/11/2022
garante

Il Garante Infanzia Adolescenza della Regione Sicilia, Giuseppe Vecchio, chiede la rimozione del post con il quale la partecipata del Comune di Messina, Messina Social City, aveva pubblicato immagini di minori sottoposti a tutela. Lo fa con una risposta alla sollecitazione di Cittadinanzattiva Messina in merito alle immagini sotto analisi oggi del Garante per la Privacy nazionale. Una vicenda segnalata ieri da Angela Rizzo di Cittadinanzattiva, durante l’incontro tra le famiglie e le associazioni di soggetti fragili portatori di disabilità e l’amministrazione comunale.

Il post risale al 16 ottobre 2022 pubblicato nella pagina social della Messina Social City che riportiamo
integralmente:
“Un sabato straordinario vissuto in pienezza dagli Ospiti di Casa di Vincenzo e il servizio di Educativa Domiciliare e Territoriale! Il cibo di strada è narrazione del territorio, delle sue risorse, culture e rapporti sociali. E’ identità,
interconnessione tra sapori locali ed evoluzioni sociali. È la chiave per accedere all’anima del territorio, ai suoi spazi, alla vita quotidiana, alla partecipazione e all’integrazione etnica.” Con oltre 24 foto di minori intenti a mangiare e divertirsi nell’ambito di una manifestazione denominata “Street Food” . I minori raffigurati nelle foto non schermate sono quelli dell’Educativa Domiciliare, quindi minori seguiti dai servizi sociali che necessitano di supporto per compensare deficienze educativo e/o accuditive “che mai – scrive Cittadinanzattiva – dovrebbero essere esposti sui social oltretutto con foto non schermate”

IL PRECEDENTE: L’ORDINANZA DI INGIUNZIONE DEL 2021

Esiste, peraltro un precedente che vede come soccombente proprio Messina Social City. L’11 marzo del 2021 il Garante nazionale per la Protezione dei Dati Personali aveva emesso un’Ordinanza di ingiunzione nei confronti dell’Azienda Messina Social City, registro n. 89 dei provvedimenti del Garante, nella quale si legge che “all’Azienda Messina Social City in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Piazza Unione Europea n.1 – 98122 Messina, C.F.03542680834, di pagare la somma di euro 10.000 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate nel presente provvedimento. Si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata”.

Il caso è quello relativo al “reclamo del XX, presentato ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, è stata lamentata la pubblicazione, da parte dell’Azienda Messina Social City, società partecipata del Comune di Messina ed ente strumentale dello stesso, del provvedimento con cui venivano comunicati gli esiti delle valutazioni della Commissione nominata nell’ambito della selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di XX presso la stessa società. In particolare il reclamante ha lamentato che, nel provvedimento, oltre ad essere specificato che nessuno dei candidati possedeva i requisiti richiesti, erano indicati i dati personali del reclamante e quelli degli altri partecipanti, tra cui il nome, il cognome, il titolo di studio e il giudizio in merito ai requisiti professionali. In data XX, questa Autorità ha accertato che il documento oggetto del reclamo non risultava più disponibile sul sito web dell’Azienda e che, al medesimo indirizzo, risultava invece pubblicato un diverso documento, datato XX, relativo a una successiva e analoga procedura concorsuale, contenente dati personali del reclamante e di un altro candidato, inclusi dati di carattere valutativo, anche relativi ai titoli di studio e al curriculum professionale.
Allo stato, come accertato, in data XX, il predetto documento risultava ancora pubblicato sul sito
web dell’Azienda e indicizzato sui motori di ricerca.

L’Azienda ha pubblicato, sul proprio sito web istituzionale, un documento contenente gli esiti delle valutazioni della Commissione nominata nell’ambito della selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di XX presso l’Azienda stessa – in cui erano menzionati dati personali relativi al reclamante e agli altri candidati, tra cui il nome, il cognome, il titolo di studio e il giudizio in merito ai requisiti professionali – nonché, successivamente, un documento relativo a un’analoga procedura concorsuale, contenente dati personali del reclamante e di un altro candidato, inclusi dati di carattere valutativo, anche relativi ai titoli di studio e al curriculum professionale, in assenza di un idoneo presupposto normativo, in violazione degli artt. 6, par. 1, lett. c) ed e) e parr. 2 e 3 lett. b) del Regolamento, nonché degli artt. 2-ter, commi 1 e 3 del Codice e, in violazione dei principi di “liceità, correttezza e trasparenza” nonché di “minimizzazione” del trattamento, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento“.

Quel che rischia Messina Social City, adesso con la procedura in essere, è un provvedimento sanzionatorio analogo.