“Con deliberazione n. 1656 del 08.09.2022, il Commissario Straordinario ha nominato il dott. Giuseppe
Murolo, quale Direttore Sanitario dell’A.O.U. “G. Martino” di Messina per un triennio a decorrere dal
19.09.2022. Tale incarico conferito con una procedura amministrativa mai vista fino ad oggi (avviso pubblico) desta non poche perplessità poiché non previsto dalle normative vigenti“. Lo scrive Paolo Todaro segretario Gilda Unams in una nota inviata al Commissario straordinario del Policlinico di Messina, alla responsabile dela Prevenzione della corruzione e della trasparenza della struttura sanitaria universitaria, all’assessorato alla Salute della Regione Sicilia ed all’Ispettorato Funzione pubblica del Dipartimento di Stato della Funzione Pubblica.
Secondo Todaro il Policlinico di Messina, nonostante l’ultima negativa esperienza, persevererebbe nell’errore nominando dirigenti che non hanno il curriculum in regola rispetto alle prerogative richieste per l’incarico di Direttore Sanitario dell’ospedale universitario.
“Ci eravamo illusi come O.S. , scrive Todaro, infatti, che il Commissario Straordinario avrebbe cambiato rotta rispetto al passato, ma soprattutto avesse prestato più attenzione per la nomina di un Direttore Sanitario in possesso di tutti i requisiti di legge, forti dell’esperienza vissuta negli ultimi tre anni; invece siamo rimasti delusi perché ha ripercorso la stessa identica strada del suo predecessore. Il comma 7 dell’art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., riportato tra l’altro nel corpo della deliberazione, dispone che “il Direttore Sanitario sia un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo
anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione”.
“REQUISITI NON SODDISFATTI E NON IN REGOLA”
Ebbene il Commissario Straordinario riporta nella deliberazione che: “il dott. Giuseppe Murolo è
dipendente dell’Azienda ARNAS Garibaldi di Catania in posizione di comando come Responsabile presso il Servizio 8 DASOE dell’Assessorato della Salute, e che dal proprio curriculum si evince che lo stesso è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 comma 7 del D. Lgs. 502/1992 per avere esperienza gestionale di alta direzione”. Premesso che l’avviso pubblico del 04.08.2022 prevedeva “possono presentare istanza di disponibilità tutti coloro che risultano iscritti nell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario delle Aziende del S.S.R. di cui al D.A. n. 2207 del 22.11.2018”, si rimane sbalorditi dalla capacità di offendere l’intelligenza altrui nel continuare ad amministrare la cosa pubblica con superficialità e/o negligenza.
Dal curriculum allegato alla deliberazione di nomina si evince invece tutto il contrario a quanto
dichiarato dal Commissario, e cioè che fino a marzo 2018, data entro la quale occorreva essere in possesso dei requisiti, il dott. Giuseppe Murolo, non ha ricoperto alcun incarico dirigenziale previsto dal D. Lgs. 502/1992, in quanto si trovava esclusivamente nella posizione di comando con l’incarico di dirigente, e non di responsabile, del Servizio 8 del DASOE presso l’Assessorato della Salute.
Si precisa inoltre che il dirigente in comando presso altra amministrazione non acquisisce un nuovo rapporto di impiego né modifica giuridicamente quello originario dell’assunzione, pertanto appare inspiegabile come il dott. Giuseppe Murolo possa essere stato inserito nell’elenco degli idonei del 2018 essendo privo del requisito previsto al punto c) dell’avviso e cioè “aver svolto, per almeno cinque anni, qualificata attività di direzione tecnica o sanitaria ….”; a conferma di quanto sopra detto il dott. G. Murolo a tutt’oggi non è presente nell’elenco nazionale dei direttori di struttura complessa e pertanto non potrà essere nominato in alcuna commissione concorsuale per il conferimento di incarichi dirigenziali.
Pertanto, così come riportato in deliberazione di nomina, la scrivente O.S. chiede che la Responsabile
del Settore Risorse Umane accerti il possesso dei requisiti richiesti per la nomina di Direttore Sanitario risultanti dal curriculum vitae e dalle dichiarazioni prodotte, così come previsto dall’art. 2 del D.A. n. 2207/18 entro 15 giorni dalla data di accettazione dell’incarico”. Così si conclude la nota di Paolo Todaro.
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