302 views 4 min 0 Comment

Comune di Messina, gruppo Fratelli d’Italia, “Nomine delle partecipate decadute con nuovo sindaco, ma ancora operanti! Bandi aperti guarda caso fino alle regionali..”

- 30/09/2022
basile de luca 2

L’articolo 6 comma 3 della L.R. 30/2000 prevede che “le nomine fiduciarie demandate ai sindaci o ai presidenti delle province regionali decadono nel momento della cessazione del mandato del sindaco….” . “Ciò non è avvenuto!” denunciano i consiglieri comunali del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia che hanno presentato al sindaco Basile una interrogazione urgente a risposta scritta .

“In data 26 luglio 2022 il Sindaco ha reso noto mediante singoli avvisi pubblici, scrivono i consiglieri comunali Gioveni, Currò e Carbone, la volontà di procedere alla nomina di tre membri (un presidente e due consiglieri) per ciascuna delle società partecipate Atm, MessinaServizi Bene Comune, Messina Social City, Arisme, Amam, e per un componente del Consiglio di Amministrazione del Teatro Vittorio Emanuele. Gli avvisi addirittura riguardano anche le figure dei Revisori e del Collegio sindacale che è noto non decadano e non possono essere revocati salvo particolari circostanze previste dal Codice civile, tali avvisi sarebbero stati pubblicati secondo la previsione del Regolamento sui criteri e le procedure, approvato con determina sindacale n. 65 del 18.07.2013 e ciascun Avviso richiama l’art. 6 comma 3 della legge regionale n. 30/2000, che ispone la decadenza automatica degli incarichi fiduciari effettuati dal Sindaco precedente“.

“Al verificarsi della circostanza richiamata nel precedente capoverso, TUTTI i componenti che si intendono sostituire risulterebbero già decaduti almeno dal giorno della proclamazione del nuovo Sindaco, insediatosi il 26 giungo 2022″;” sottolineano i consiglieri di Fratelli d’Italia, ma che, al contrario, tutti i componenti delle richiamate “partecipate” hanno continuato a svolgere l’incarico a suo tempo affidato all’interno dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi sindacali ben oltre il termine di giorni 45 previsto dalla legge sulla prorogatio degli organi scaduti. Inoltre per quanto è dato sapere agli scriventi, non risultavano comunicate al momento della pubblicazione degli avvisi le dimissioni, tranne quelle del Presidente dell’Agenzia del Risanamento (Arisme) e della società Patrimonio Messina S.p.A., dei componenti che si pretende di sostituire perché decaduti. Pertanto ove decaduti, non si comprende come gli stessi abbiano potuto continuare ad esercitare l’incarico”;”.

Un avviso pubblico costituisce una legittima aspettativa in ordine al possibile conferimento dell’incarico di coloro che prendono parte alla selezione, ma, “non si ricordano” scrivono i consiglieri “precedenti di avvisi per la selezione di persone da designare nelle partecipate comunali aperti per ben 60 giorni, con una previsione “casuale” di scadenza il giorno antecedente quello delle elezioni regionali e che invece, nel caso di avvenuta decadenza come dichiarato dal Sindaco lo stesso avrebbe già dovuto provvedere con la massima urgenza alla nomina dei nuovi amministratori senza attendere la conclusione delle elezioni regionali”.

Tutto ciò considerato dai consiglieri Gioveni, Currò e Carbone, gli stessi interrogano con urgenza il Sindaco in merito a quanto segue:

i motivi, o meglio, quali disposizioni vigenti consentano che i componenti dei CdA delle società partecipate possano continuare a svolgere l’incarico oltre il quarantacinquesimo giorno se devono considerarsi decaduti dal giorno dell’insediamento, come previsto dall’art. 6 della legge regionale 3 del 20000, richiamato peraltro in ciascun avviso pubblico;

se siano pervenute le dimissioni dei componenti che si intendono sostituire o, in difetto, se intenda provvedere alla revoca;

se non siano pervenute le dimissioni spiegare le ragioni per cui si è provveduto a pubblicare gli Avvisi (a futura memoria??);

se ritenga corretto sotto il profilo amministrativo, ovvero una patologia dell’atto, la previsione di consentire la presentazione delle domande di partecipazione per ben 60 giorni;

se non ritenga, immediatamente, di annullare in autotutela tutti gli avvisi non preceduti da comunicazione di dimissioni tenuto conto dell’inapplicabilità dell’art. 6 della legge regionale 30 del 2000″.

fdi comune messina
I consiglieri di FDI Carbone, Gioveni e Currò