Come faranno i positivi al Covid ad esercitare il proprio diritto al voto? Al quesito dovrebbe rispondere la circolare denominata ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 25 SETTEMBRE 2022 – ESERCIZIO DOMICILIARE DEL VOTO PER GLI ELETTORI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DOMICILIARE O IN CONDIZIONI DI ISOLAMENTO PER COVID-19 (art. 4 del D.L. 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84). La direttiva del Viminale spiega che “in occasione delle prossime consultazioni elettorali del 25 settembre 202, gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune di Messina, sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19, possono esprimere il voto presso il proprio domicilio presentando tra il 15 e il 20 settembre p.v., a uno dei seguenti indirizzi servizioelettorale@pec.comune.messina.it oppure elettorale@comune.messina.it la documentazione sotto elencata:
a) una dichiarazione, corredata da copia del documento di identità, in cui si attesta la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio, indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio medesimo;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore all’11 settembre 2022, che attesti l’esistenza delle condizioni previste dal decreto-legge per il diritto al voto domiciliare (trattamento domiciliare o condizioni di isolamento per COVID-19).
Si fa presente che non verranno prese in considerazione le richieste presentate con allegato il solo
esito del tampone in quanto non sufficiente per richiedere l’esercizio del voto a domicilio”.
SIBILIA, SOTTOSEGRETARIO INTERNO “I COMUNI POSSONO DEROGARE”
Fin qui la direttiva che però impone un limite temporale per la presentazione delle domande di esercizio domiciliare del proprio diritto al voto: comunicazione massimo cinque giorni prima della data delle elezioni. Una direttiva che non tiene conto, quindi, e che lascia fuori tutti coloro che hanno contratto il covid dopo il 20 settembre. Per questi cittadini, secondo la direttiva, nessun diritto al voto? Secondo il sottosegretario al Ministero dell’Interno, Carlo Sibilia, però il carattere dell articolo 4 del Decreto Legge sarebbe “ordinativo e non perentorio”, il che significa che i sindaci dei comuni possono derogare a tale termine massimo del 20 settembre ed organizzarsi per far esprimere il proprio voto anche a tutti coloro che sono stati registrati positivi dopo tale data.
Alcuni comuni si sono infatti adeguati come ad esempio Anagni e Frosinone che in base all’interpretazione del decreto permetteranno il voto anche a chi ne fa richiesta dopo il 20, anche il 25 settembre stesso. Una dimostrazione di civiltà e di buon senso.
E Messina? Al momento il Comune di Messina non risponde in merito. Neanche la Prefettura è raggiungibile. La speranza è che le istituzioni messinesi non neghino il diritto al voto ad una parte non trascurabile di popolazione.