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Corte dei Conti: Basile contro Armao. Ma ecco le criticità e il documento ufficiale. Contestazioni formali contenute nella relazione della Corte datata 16 dicembre 2021

- 24/07/2022
corte

“L’amministrazione De Luca dopo il suo insediamento, promuoveva, ai sensi dell’art. 243 bis, comma 5, del Tuel, un’ultima rimodulazione del piano (dopo quelle dell’amministrazione precedente), contenuta nella delibera n. 85 del 23 novembre 2018, supportata (come le precedenti) dal parere favorevole del collegio dei revisori”. Così inizia l’analisi della Sezione Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti, Ufficio III. Una relazione nella quale si evidenziano chiaramente TUTTE le criticità che non sono certo “mere osservazioni”, come le definisce oggi il Sindaco di Messina, Federico Basile, già revisore contabile durante l’amministrazione Accorinti, poi con quella De Luca e poi, ancora, direttore generale dell’ente. Tutte funzioni, grazie alle quali, mettono perfettamente in grado Basile di sapere di ciò che la Corte dei Conti scrive e contesta di fatto il 16 dicembre del 2021, al Comune di Messina in merito al Piano di riequilibrio rimodulato. La relazione parte dal 2012, anno della prima formulazione del piano di riequilibrio, approvata con deliberazione del 23 febbraio del 2013. Piano che verrà ancora rimodulato nel 2016, nel 2017 e poi nel 2018, con De Luca.

Oggi il sindaco di Messina si indigna per le dichiarazioni dell’assessore regionale Armao, definendole “dichiarazioni vuote nei contenuti senza basi formali e senza avere cognizione della storia degli atti”, utilizzando un linguaggio che ci sembra più proprio di Cateno De Luca che del mite e più pacato, come lui stesso si definisce, Basile. Eppure la documentazione c’è ed è formale, ed è da questa relazione che l’assessore regionale Armao avrà desunto quanto poi ha dichiarato. Una relazione alla quale l’ex sindaco De Luca ha risposto avvalendosi di un’ulteriore possibilità di rimodulazione, scattata a gennaio del 2022, in favore degli enti locali colpiti dalla pandemia. Un vero e proprio gancio in mezzo al cielo per chi stava per dimettersi per intraprendere una sua personalissima campagna elettorale. Un gancio che De Luca ha nei fatti preso al volo per poi dimettersi. Un gancio che però ha consentito all’amministrazione uscente di non rispondere alle criticità sollevate dalla Corte dei Conti nella relazione di dicembre e che hanno così reso inutile il piano di riequilibrio formulato prima delle dimissioni di De Luca ed approvato dal consiglio comunale. Un piano che si è ritrovato tra le mani il commissario Santoro, unitamente alla proposta di rimodulazione formulata da Cateno De Luca nell’ultimo incontro on line con la Corte. Per cui, “un Comune risanato”, come afferma il sindaco Basile? Non proprio. Servirà un ulteriore piano e che ricompia tutto l’iter, come ogni piano di riequilibrio deve compiere, ripassando dal Ministero. Una “doccia gelata” che va a colpire per prima la promessa elettorale delle mille assunzioni, sbandierata dal duo politico Basile-De Luca in campagna elettorale.

Relativamente ai disallineamenti rilevati dalla Magistratura contabile al Comune di Messina, in particolare si legge nella relazione della Corte dei Conti datata dicembre 2021 (ancora in carica De Luca).

I) La situazione più controversa si riferisce alla società “ATO ME 3 spa in liquidazione”, che vanta un credito di euro 15.614.260,66, a fronte di un debito registrato in contabilità dall’ente pari ad euro 78.514,40; la differenza di euro
15.535.746,26, secondo quanto dichiarato nel prospetto, sarebbe riconducibile a debiti fuori bilancio da riconoscere, ma, nel riscontro alla nota istruttoria (cfr. pag.53 della relazione), viene precisato che si tratta di posizioni oggetto di contenzioso, indicandosi il più ridotto importo più di euro 14.637.604,62.

II) Il disallineamento fra la contabilità dell’ATM in liquidazione e quella dell’ente sarebbe dovuto all’allocazione (non perfettamente comprensibile) di parte del debito nell’avanzo vincolato, ad eccezione della somma di euro 526.427,50, inserita tra i debiti fuori bilancio da riconoscere;

III) Per AMAM spa la differenza di euro 6.696.347,06 riguarda crediti vantati dalla società e non rappresentati nella contabilità dell’ente, indicati come in corso di riconoscimento.

IV) Le divergenze fra la contabilità dell’ente e quella della Messina servizi Bene Comune spa, di non semplice quantificazione, dato il ripetersi delle difficoltà di riconciliare con precisione i saldi reciproci, oscillanti fra euro 620.000,00 e euro 390.000,00 circa, deriverebbero da impegni registrati nel 2020 per prestazioni svolte a dicembre 2019 (con apparente violazione del principio di competenza finanziaria stabilito dal principio contabile 4/2); per il più limitato importo di euro 300.000,00 oltre IVA veniva comunicato che era “… in corso di predisposizione un accordo per la composizione dell’allineamento contabile, da effettuare entro la fine dell’anno successivo al quello di riferimento” (non è chiaro se siano stati registrati i correlati impegni).

L’ente, in conclusione, è invitato a chiarire le superiori perplessità trasmettendo:

a) i prospetti di riconciliazione relativi ai restanti enti e società ricompresi nelle tabelle sinottiche contenute nella delibera n. 613/2020 di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.lgs. n.175/2016, per i quali non si è provveduto, da compilarsi alla luce delle sottostanti indicazioni, inserendo dati univoci e riconciliati con la contabilità;
b) i prospetti di riconciliazione già inviati, da integrare con:

  • una chiara quantificazione dell’eventuale disallineamento;
  • la precisa allocazione delle passività del comune, fornendo univoci
    riferimenti in modo da poter effettuare un riscontro sui documenti contabili;
  • la relativa valorizzazione all’interno del piano (indicando se all’interno dei dbf di cui alla lettera a) o lettera e) dell’art.194 del Tuel ovvero se nel contesto dei debiti potenziali), indicando quelli che restano estranei al progetto di risanamento.
    Infine, nel corso dell’istruttoria è stato richiesto di comunicare i flussi finanziari intercorsi, negli esercizi 2017-2019, con tutti gli organismi partecipati.

Anche in questo caso il riscontro è stato incompleto, dato che sono state trasmessi i dati di sole 9 società (AMAM spa, ATP in liquidazione, Messina servizi Bene Comune spa, Messina social city, ATM spa, Patrimonio Messina spa, A.Ris.Mè).
Più in particolare, non sono stati riferiti i dati degli eventuali flussi finanziari, relativi al triennio 2017-2019, riguardanti i seguenti soggetti:

  • Feluca Spa;
  • ATO 3 in liquidazione;
  • Innovabic S.p.a;
  • Il Tirone S.p.A.;
  • Messina Ambiente S.p.A;
  • Nettuno Spa;
  • Polisportiva “Città di Messina”;
  • Sogepat S.rl;
  • SRR. Messina Area Metropolitana Società consortile;
  • Ente Autonomo Portuale di Messina;
  • Peloritani terre dei miti e della bellezza S.c.a.r.l.;
  • Fondazione Arte Taormina;
  • Consorzio Autostrade Siciliane;
  • Associazione ente teatro in liquidazione;
  • Asmez;
  • Assemblea Territoriale Idrica di Messina;
  • Ente Porto;

ATM e AMAM

Dall’analisi della limitata documentazione pervenuta è emerso quanto segue:
I) la partecipata “Azienda trasporti Messina in liquidazione”, ha goduto di ingenti contributi in conto esercizio, pari ad euro 14.278.000 nel 2017, euro 13.365.000 nel 2018 ed euro 13.483.303,79 nel 2019;
II) nel 2018 è stato sottoscritto il capitale della società “A.Ris.Mè”, con un apporto pari ad euro 500.000 e, nell’esercizio 2019, sono stati assunti rilevanti impegni, per euro 5.000.000, per sottoscrizione del capitale della società AMAM spa e per euro 4.000.000 per la sottoscrizione di capitale sociale della società “Atm spa”;
Sorgono al riguardo molteplici perplessità.
In primo luogo, non si intravede il disegno sottostante al versamento di contributi in favore dell’Azienda Speciale ATM, tanto più nell’immediata precedenza della n. 72 del 22 novembre 2018, che l’ha posta in liquidazione, e anche in epoca successiva, con contemporanea capitalizzazione di una società, l’ATM S.p.A, istituita nel 2019, di analogo oggetto.
In secondo luogo, si osserva che i flussi dichiarati nei confronti di Amam sono incompleti, secondo quanto può essere evinto dalla contabilità della società ed illustrato nella parte dell’esposizione relativa agli accantonamenti per le perdite delle partecipate.
In merito al secondo punto, si rileva anche che nessuno degli enti sopra indicati, beneficiari di sottoscrizioni di capitale, risulta impegnato nell’attuazione di contratti di servizio.

MESSINAMBIENTE

Infine, con riguardo alla sottoposizione alla procedura fallimentare della Messinambiente, appare dubbia la possibilità di mantenere quote di partecipazione in una società, la “Messina servizi Bene Comune S.p.A.”, con oggetto che sembra sovrapponibile alla prima, in considerazione di quanto stabilito dall’art. 14, comma
6, del Tusps.
L’ente, di conseguenza, dovrà comunicare i flussi finanziari anche per i restanti enti e società e dissipare, con documentati chiarimenti, i dubbi sopra avanzati, anche con riferimento all’osservanza del divieto di soccorso finanziario.

IL PESO DEL PIANO “SPOSTATO” AGLI ESERCIZI PIU’ LONTANI

Se si considera l’evoluzione temporale di impieghi e risorse, escludendo le voci espunte dal piano e suddividendo l’intero arco temporale in 3 intervalli quinquennali, si evince che in, diversi casi, il peso delle singole voci è spostato a favore degli esercizi più lontani.
Per quanto riguarda gli impieghi, ciò si verifica per gli accantonamenti al fondo rischi straordinari (euro 9.060.493,98 nel periodo 2019-2023, euro 24.489.036,32 nel periodo 2024-2028 ed euro 37.529.765,27 nel periodo 2029-2033) e per le passività potenziali (1.481.696,23 fino al 2023, 33.967.527,00 fino al 2028 ed euro 32.084.092,21
fino al 2033).
I debiti fuori bilancio sembrerebbero dover essere ripianati entro il 2028; tuttavia, in realtà, tali previsioni appaiono riferite al raggiungimento di accordi con i creditori e non al conseguimento dell’obiettivo del loro effettivo riconoscimento e pagamento.
Complessivamente, se non si considera la distribuzione temporale dei debiti fuori bilancio, che nel primo quinquennio ricomprende, con i limiti sopra evidenziati, un importo molto elevato (euro 174.262.489,80), emerge un incremento delle passività da ripianare nel quinquennio 2024-2028 (euro 89.829.061,07) ed in quello successivo
(euro 97.236.355,23).

DEBITI FUORI BILANCIO

Non è stata trasmessa un’analitica ricognizione delle singole posizioni censite, con l’indicazione della loro evoluzione, riconciliando i dati con le previsioni del piano di riequilibrio, come pure era stato richiesto;

  • gli allegati sulla composizione della massa passiva oggetto di accordo non
    sono pienamente intellegibili, non risultando coerenti con le altre parti esplicative
    contenute nella relazione inviata in Sezione;
  • non è stato possibile individuare, per ogni posizione, in maniera chiara ed
    univoca, l’ammontare riconosciuto e finanziato e i relativi pagamenti.

LE RICHIESTE AL COMUNE DI MESSINA DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI A DICEMBRE 2021

In conclusione, se, da una parte, deve darsi atto dell’impegno profuso dall’ente, dall’altra, non può sottacersi la presenza di lacune e incongruenze nella documentazione trasmessa, tali da rendere necessari ulteriori e documentati chiarimenti, idonei a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

In particolare, occorre che l’amministrazione esponga, rispetto al totale dei debiti fuori bilancio censiti nel piano, distinti a seconda se classificati nell’ambito della lettera a) dell’art. 194 del Tuel o della lettera e) della medesima disposizione, i seguenti elementi:
a) per ciascuna posizione, la presenza di accordi di rateizzazione del pagamento o di abbattimento dell’importo dovuto, indicandone gli estremi;
b) in raccordo alla superiore informazione, quindi ricollegandosi ad ogni singola posizione, l’abbattimento del singolo credito originario e il cronoprogramma dei pagamenti da effettuare, anno per anno, sia per quelli trascorsi che per gli esercizi futuri;

  • gli impegni (con specifico riguardo agli esercizi in cui sono stati registrati e ai relativi capitoli di bilancio);
  • i pagamenti (anche in questo caso con specifico riguardo agli esercizi in cui sono stati registrati e ai relativi capitoli di bilancio).