In vista dello svolgimento delle Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 12 giugno 2022, la Prefettura di Messina informa sulla disciplina e sullo svolgimento della campagna elettorale, che avrà inizio il 30° giorno antecedente la votazione ovvero venerdì 13 maggio 2022 e dovrà concludersi alle ore 24 di venerdì 10 giugno 2002, risultando vietati, a partire dalle ore 00.00 di sabato 9 fino alla chiusura delle operazioni di voto (ore 23 del 12 giugno 2022), i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda (art. 9 della legge 212/56 come sostituito dall’art. 8 della legge 130/75).
Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è altresì vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali. E’ consentita invece la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dall’art. 1 della legge 212/56 e, cioè, quelle poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
RILEVAZIONE E DIFFUSIONE DEI SONDAGGI DEMOSCOPICI.
Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione, ai sensi dell’art. 8 della legge 22 febbraio 2000 n. 28, e quindi a partire da sabato 28 maggio 2022, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. La presenza di incaricati all’interno della sezione per la rilevazione del numero di elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini può essere consentita, previo assenso dei Presidenti degli Uffici Elettorali di Sezione interessati, ma solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione – cioè dopo le ore 23 di domenica 12 giugno 2022 – e purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.
PROPAGANDA A MEZZO DI AFFISSIONI.
Le affissioni possono essere effettuate esclusivamente negli spazi, che sono stati appositamente determinati dalla Giunta municipale, a conclusione dei sorteggi successivi all’approvazione delle liste, ai partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale. Dal 30° giorno antecedente la votazione, quindi da venerdì 13 maggio 2022, ai sensi dell’art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (sostituito dall’articolo 4 della legge 130/75) sono vietati il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (mentre ne è ammessa la distribuzione a mano); ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso il luogo pubblico, con esclusione delle insegne indicanti la sede la sede di un partito politico o, per analogia, le sedi dei comitati sostenitori delle diverse liste presentatesi alle consultazioni; la propaganda luminosa mobile. Al fine di contrastare il fenomeno dell’indiscriminata affissione di manifesti fuori dagli spazi prescritti od in spazi riservati ad altre liste o ad altre candidature, si ritiene opportuno, che i competenti Organi di Polizia intensifichino la vigilanza per prevenire e reprimere ogni azione diretta alla distruzione del materiale di propaganda. Al riguardo, non appena ricevute le segnalazioni, il Comune provvederà, con la massima tempestività, all’immediata defissione del materiale di propaganda elettorale, affisso in parti diverse da quelle consentite o in spazi assegnati ad altri partiti o gruppi politici. Sempre dal 13 maggio 2022, 30° giorno antecedente la votazione, l’affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale diretta è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune, non potendo essere, per contro, utilizzati gli spazi destinati dal Comune medesimo alle normali affissioni. Ai sensi dell’art. 67, comma 7, e dell’art. 76, comma 8, del Decreto Legislativo 159/2011, sussiste il divieto di svolgimento della campagna elettorale da parte dei sorvegliati speciali.
PROPAGANDA A MEZZO DI VEICOLI ATTREZZATI (VELE).
Dal 13 maggio 2022, 30° giorno antecedente la votazione, la propaganda a mezzo di veicoli attrezzati (cosiddette vele), vietata in forma fissa, è consentita in forma itinerante.
RIUNIONI ELETTORALI.
Dal medesimo giorno (venerdì 13 maggio – 30° giorno antecedente le elezioni) possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore (art. 7 comma 1 legge 130/1975).
PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI.
L’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell’ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.
PARITA’ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE.
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, e cioè dallo scorso 28 aprile, sino al penultimo giorno prima della votazione (10 giugno 2022) sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste e dei candidati, pubblicazioni di confronto tra più candidati.
INSTALLAZIONE DI POSTAZIONI FISSE (GAZEBO).
L’attività di propaganda elettorale tenuta mediante l’utilizzo del gazebo non potrà essere svolta nelle piazze o nei luoghi ove si tengono i comizi.
COMIZI E RIUNIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE.
I comizi, in linea di massima, potranno avere luogo tutti i giorni dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 23; soltanto da domenica 5 giugno 2022 l’orario dei comizi potrà protrarsi fino alla mezzanotte. Non è consentito inoltre il posizionamento dei manifesti nei palchi al di fuori degli orari dei comizi.
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