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Amministrative: Basile è candidabile? Non secondo l’articolo 60 del Testo Unico degli Enti Locali. A meno che…

- 20/03/2022
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Federico Basile è già sui cartelloni della città di Messina, ha sostenuto conferenze stampa e presentato assessori designati e candidati, ed anche una seconda lista.

Ma Basile è candidabile? Federico Basile si è correttamente dimesso da direttore generale del Comune di Messina, ma secondo l’articolo 60 del Testo Unico degli Enti Locali, incorrerebbe ancora nelle condizioni di incandidabilità. A meno che la visura che è disponibile sul sito della Città Metropolitana di Messina non è aggiornata con le sue eventuali dimissioni antecedenti alla candidatura.

Federico Basile è stato eletto nel 2020 presidente del Nucleo Indipendente di Valutazione della Città Metropolitana “per le finalità di cui all’art.14 del D. Lgs. 150/2009 e ss.mmi.i. ” si legge nel PIANO DELLA PERFORMANCE 2021 – 2023.

“Il Sindaco metropolitano si avvale del “Nucleo Indipendente di Valutazione”, organo collegiale che opera in posizione di autonomia presso l’Ente e che risponde della sua attività esclusivamente al Sindaco metropolitano. Con Decreto Sindacale n. 39 del 21/02/2020 è stato nominato il Nucleo Indipendente di Valutazione in forma collegiale :
 Dott. Federico Basile – presidente
 Dott. Antonio Artemisia – componente
 Dott.ssa Antonina Marascia – componente”

Alla data del 25 febbraio 2021 (data dell’ultimo aggiornamento) Basile è ancora Presidente dell’Organo Interno di Valutazione della Città Metropolitana. E lo sarà, a meno che non si sia già dimesso, fino al 2 aprile del 2023, come riportato nel documento che alleghiamo.

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Delle due l’una: Federico Basile si è dimesso dal suo incarico ma la Città Metropolitana non ha aggiornato le informazioni sulla pagina, e conseguentemente si è provveduto a nominare un nuovo presidente, o Federico Basile non si è dimesso e, se non lo facesse, alla conferma della data delle elezioni incorrerebbe nelle cause di ineleggibilità del citato articolo 60 del TUEL che al comma 5 recita testualmente tra le cause di incandidabilità quanto segue: “5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull’amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici”.