Uno dei momenti peggiori per ciascun automobilista è quello in cui si riceve una sanzione per non aver rispettato le norme del Codice della Strada. A primo impatto si prova la rabbia per la multa ricevuta, ma in modo razionale si deve poi ragionare sulla motivazione della multa, e se effettivamente ci siano le condizioni per contestarla. Nel momento in cui si riceve una multa, si è ovviamente obbligati al pagamento di una determinata sanzione; in altri casi ci sono anche quelle accessorie come la decurtazione dei punti dalla patente. Tale sanzione deve essere saldata entro un termine perentorio di 60 giorni dalla notifica, o di 5 giorni dalla stessa, nel caso si volesse usufruire di una riduzione del 30% della sanzione.
Passato questo termine, la multa verrà registrata a ruolo e diverrà titolo esecutivo per un ammontare uguale alla metà del massimo presunto. Per comprendere come porre un ricorso è fondamentale leggere il verbale di contestazione per rilevare eventuali vizi di forma. Per esempio se è sbagliata l’indicazione del modello dell’automobile o anche della targa stessa, è possibile rimandare l’annullamento all’ente che ha deciso la sanzione, per l’annullamento della multa. In altri casi, come quello in cui la comunicazione della multa arrivi oltre i 90 giorni, o in presenza di un verbale che non è completo, sarà fondamentale fare ricorso presso il Prefetto o il Giudice di Pace, di competenza territoriale.
Ci sono però dei termini per la contestazione di una multa. Il nostro Codice della Strada consente dei termini alquanto brevi. La presentazione del ricorso multe da porre dinanzi al Giudice di Pace è consentita entro 30 giorni dalla notifica; si può invece ricorrere al Prefetto entro 60 giorni dalla stessa. Il ricorso ad una multa può essere inviato attraverso due modalità, ovvero sia, tramite PEC e tramite raccomandata da Ufficio Postale con ricevuta di ritorno. Il Prefetto dovrà rispondere entro 210 giorni dall’arrivo, se spedito in maniera diretta al Prefetto, o entro 180 giorni se viene inviato all’Ente accertatore.
La competenza del Prefetto si allarga a tutta la provincia, mentre il Giudice di Pace competente varia in base alla località in cui è stata effettuata la violazione. Nel caso in cui il Prefetto non decide nei termini previsti, ci si avvale del silenzio assenso; in tal caso il ricorso si considera accolto. Ovviamente se il ricorso viene presentato attraverso una PEC, deve essere firmato attraverso una firma digitale della persona oggetto della sanzione, in formato PDF.