E’ la sconfitta di chi protestava. Adesso il dado è tratto e resta solo da vedere come il provvedimento verrà applicato perché non diventi un “grido manzoniano” che sulla carta è altamente stringente ma che poi nella realtà …
L’obbligatorietà del green pass costringerà a fare i conti con i numeri del proprio organico enti, ospedali, industrie, aziende private… Circa 23 milioni di persone. Il decreto impone ma poi c’è l’aspetto pratico del come applicarlo e della possibilità dei datori di lavoro di magari fare a meno di coloro che non soggiacciono all’obbligatorietà restando a casa. Il rischio è che a fronte del diniego di vaccinarsi e del doversi sottoporre ogni giorno alla prova del tampone (che peraltro qualche effetto negativo ce l’ha) quella parte di lavoratori “disobbedienti” o a rischio multa resti a casa creando non pochi problemi all’ordinaria attività dei datori di lavoro, che siano aziende private o enti pubblici. Ma ormai il dato è tratto ed in molti, quelli in disaccordo, sui social postano i nomi di coloro che lo hanno votato, sottoscrivendo che a loro volta, al momento opportuno, non li rivoteranno.
La decisione di Governo, che ha portato al decreto sul Green Pass, è infatti da definirsi coraggiosa perché altamente impopolare, viste anche le proteste. Ma è necessaria e ben venga la dimostrazione di coraggio. Una scelta che, di fronte ad una coscienza comune più compatta verso l’unica, al momento, soluzione ad una pandemia da quasi due anni radicata, era necessaria.
Ma andiamo alle disposizioni:
I datori di lavoro nella PA dovranno entro il 15 ottobre definire “le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche” anche a “campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni”.
Per i dipendenti pubblici che verranno trovati sul posto di lavoro senza il Green pass sono previste sanzioni da 600 a 1.500 euro. Saranno irrogate dal Prefetto a cui saranno inviati gli atti relativi alle violazioni da parte dei “soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione”. Il dipendente della PA “nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. “Nei casi di assenza ingiustificata e di sospensione di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. La sospensione di cui primo periodo è disposta dal datore di lavoro o dal soggetto da lui delegato”.
Le disposizioni sull’obbligo di Green pass per il pubblico impiego non si applicheranno “ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della salute”.
L’obbligo di possedere ed esibire il green pass vale anche per chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato. Un obbligo che riguarda tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, “anche sulla base di contratti esterni”.
I lavoratori che comunicano di non essere in possesso del green pass o qualora risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde Covid-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il 31 dicembre 2021.
L’obbligo di green pass si estende anche “al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale”.
L’obbligo, inoltre, è previsto anche per tutti coloro che svolgono “la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato” nelle amministrazioni pubbliche anche con contratti esterni. Anche “i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice” dovranno rispettare l’obbligo del green pass per accedere nei luoghi di lavoro.
E ancora: l’obbligo del green pass sarà valido anche negli uffici giudiziari: dovranno esibirlo i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato, e i componenti delle commissioni tributarie. Tale obbligo, invece, non si applica agli avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo.
L’accesso senza il green pass rappresenta “illecito disciplinare” ed “e’ sanzionato secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza”. “L’accesso del magistrato onorario alle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria in violazione della disposizione di cui al comma 1 – prosegue il testo – comporta la sospensione dell’incarico onorario fino a quando il magistrato onorario non esibisce la certificazione”. E “la sospensione è disposta dal Csm al quale è trasmesso senza ritardo il verbale di accertamento della violazione. Il protrarsi dell’assenza in conseguenza della carenza o della mancata esibizione della certificazione verde oltre il termine di 30 giorni comporta la revoca dall’incarico”.
Novità anche per quanto riguarda i tamponi. Il governo ha dato “parere favorevole a un emendamento al provvedimento in esame alla Camera che allarga a 72 ore la vigenza dei green pass con test molecolari” mentre per i test antigenici la vigenza resta a 48 ore. Saranno a prezzi calmierati e gratuiti solo per i fragili esentati dai vaccini.
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