ROMA, 2 SET – “Il diritto a non vaccinarsi non è assoluto”. Con questa motivazione il TAR del Lazio respinge la richiesta di sospensione del provvedimento che ha introdotto l’obbligatorietà del Green Pass nella scuola. La ha deciso il Tribunale Amministrativo con decreto n: 4531 e 4532/2021. I provvedimenti di sospensione dei professori che non sono adempienti a quanto previsto dal Decreto Legge del 22 aprile scorso sono quindi legittimi. “L’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e la mancata adibizione ad altre e diverse mansioni è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni, specie di quello docente”.
In merito al diritto a non vaccinarsi il TAR scrive: “al diritto del personale scolastico a non vaccinarsi, in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile” In merito alla “dubbia configurazione come diritto alla salute» del diritto del personale scolastico a non essere vaccinato, secondo il Tar occorre tenere presente che lo stesso «deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza”. In sostanza il diritto sarebbe comunque garantito dalla possibilità, in via alternativa, “di presentare un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-Cov 2”. Soddisfazione del presidente dell’Associazione nazionali presidi, Antonello Giannelli.
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