Il Ministero della Salute ha ottemperato all’ordine di esibizione disposto dal Tar Lazio, in accoglimento del ricorso promosso da Confcommercio Imprese per l’Italia – Sicilia, rendendo così disponibile ai ricorrenti tutta la documentazione posta a fondamento dell’ordinanza del 4 novembre scorso emessa dal ministro della Salute, che ha stabilito la collocazione della Sicilia nella zona cosiddetta “arancione”. Questo ha comportato la conseguente sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). La documentazione è rappresentata dai verbali numero 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico- scientifico, nonché il verbale del 4 novembre 2020 della cabina di regia, citati nelle premesse dell’ordinanza impugnata, che non erano stati, fino a questo momento, resi pubblici.
“Anche nelle difese del ministero della Salute – spiega il presidente vicario Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti – si è potuto riscontrare che l’ordinanza in questione si sarebbe dovuta limitare ad applicare gli indicatori sulla scorta dei dati forniti dalla Regione, senza possibilità di svolgere alcuna valutazione discrezionale. Tuttavia, da un primo sommario esame dei verbali prodotti, si può confermare che alcuni dei dati che riguardano la Regione siciliana si collocano al di sotto delle soglie di allerta determinate dal decreto del 30 aprile 2020. Nei casi in cui, invece, i dati si collocano al di sopra delle soglie di allerta, è possibile evidenziare che altre Regioni nelle medesime condizioni (se non in condizioni deteriori) sono state poste in zona gialla. Alla luce di ciò, Confcommercio Sicilia, sebbene l’ordinanza impugnata abbia già cessato di produrre i propri effetti, insisterà nell’azione promossa, come ribadito ieri mattina durante la Camera di consiglio del Tar Lazio dagli avvocati di Vocati – Studio legale, chiedendo di fare luce sino in fondo sulle responsabilità del ministero della Salute in ordine alla iniqua applicazione dei dati e dei parametri epidemiologici ed ai conseguenti danni arrecati al tessuto produttivo siciliano. Inoltre, si è formulata espressa riserva di proporre, con separato giudizio, una domanda risarcitoria anche nei confronti della Regione Siciliana, qualora, all’esito del giudizio già incardinato, si accertasse qualsiasi tipo di responsabilità in capo al suddetto ente, in particolare per la qualità e la tempestività dei dati trasmessi”. Ieri, al Tar Lazio, il collegio si è riservato di decidere sulla base degli atti circa l’istanza cautelare. Ovviamente, l’istanza cautelare dovrebbe essere dichiarata ormai improcedibile in quanto l’ordinanza impugnata non è più efficace e quindi si continuerà nel merito per la domanda risarcitoria.