E’ entrato in vigore il 16 luglio 2020 il decreto interministeriale 21 maggio 2020, n. 71 “Regolamento recante l’erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 164 del 1° luglio 2020.
Il regolamento rende operative una serie di norme che prevedono benefici a favore degli orfani di crimini domestici minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Il decreto introduce misure per il sostegno del diritto allo studio, con l’erogazione di borse di studio e la frequenza gratuita o semigratuita presso convitti, educandati o altre istituzioni educative, anche in base a convenzioni stipulate dal Commissario per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti, a favore di studenti degli istituti del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, delle università, delle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (Afam) e degli istituti tecnici superiori (ITS).
Il regolamento prevede inoltre iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l’inserimento nel mondo lavorativo e incentivi alle assunzioni, erogando ai datori di lavoro fino al 50% dei contributi versati, per un periodo massimo di 36 mesi.
E’ previsto anche un sostegno di 300 euro mensili per ogni minorenne alle famiglie affidatarie degli orfani dei crimini domestici e, soltanto per il triennio 2018 – 2020, contributi per le spese mediche e assistenziali.
I benefici previsti sono cumulabili tra loro.
Le domande per il sostegno allo studio, per l’orientamento e formazione, per le spese medico-assistenziali e per il sostegno alle famiglie affidatarie di orfani minorenni vanno inoltrate alla Prefettura territorialmente competente in base alla residenza, per il successivo inoltro al Commissario; le domande per gli incentivi all’assunzione devono essere presentate dai datori di lavoro all’INPS e alla Prefettura di residenza dell’orfano.