Messina, 24 maggio 2020
Con Ordinanza n. 173 del 23 maggio, relativa alle misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e d’ interfaccia per l’anno 2020 è stato disposto che: considerato che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono costituire causa di gravi pericoli di incendio; rilevato che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti ed infestati da sterpaglie ed arbusti che possono essere facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco ed incendi; preso atto degli indirizzi operativi di cui alla nota prefettizia protocollo n. 49837 del 22/05/2020 “Campagna antincendio boschivo per il 2020. Indirizzi operativi”, assunta al ns. protocollo n. 116234 del 22/05/2020;
INVITA
i cittadini, in caso di avvistamento di un incendio, ad avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici:
• Numero Unico Emergenze tel. 112
• Corpo Forestale della Regione Sicilia tel. 1515
• Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tel. 115
• Centrale Polizia Municipale di Messina tel. 090771000
• Servizio di Protezione Civile Comunale tel. 09022866
• Dipart. Regionale di Protezione Civile – SORIS tel. 800404040
DISPONE
Che nel periodo compreso tra il 01 giugno ed il 30 settembre 2020, in prossimità di boschi, terreni cespugliati e nei terreni agricoli all’interno dell’intero territorio comunale è fatto (salvo diverse e specifiche autorizzazioni rilasciate dagli Organi competenti, e quanto in seguito precisato a proposito dei residui vegetali agricoli e forestali provenienti da sfalci, potature e ripuliture) divieto assoluto di:
a) accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
b) usare motori fornelli inceneritori che producono faville o brace;
c) fumare e gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
d) usare fuochi di artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate;
e) bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
f) compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.
ORDINA
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
1. ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti di provvedere alla costante pulizia dei terreni specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi;
2. è fatto assoluto divieto di accendere fuochi dall’1 giugno al 30 settembre 2020;
3. solo dall’1 giugno al 30 giugno e dall’1 ottobre al 31 ottobre, previa comunicazione al Distaccamento Forestale competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripoliture, secondo i seguenti accorgimenti:
• la combustione controllata deve essere effettuata in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli e nelle prime ore della giornata dalle ore 5,00 alle ore 9,00;
• dall’accensione alla fase di spegnimento il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione dei focolai e braci;
• possono essere destinati alla combustione all’aperto cumuli vegetali in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
• è comunque vietata l’accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Est (scirocco).
4. Il presente provvedimento revoca e sostituisce l’Ordinanza Sindacale n. 143 del 26/05/2019;
5. L’invio della presente Ordinanza, per ogni eventuale e consequenziale adempimento di rispettiva competenza, ai Consigli Circoscrizionali, all’Area Coordinamento Salvaguardia Ambientale, al Dipartimento Servizi Ambientali, al Servizio Protezione Civile del Dipartimento Servizi Ambientali, al Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici, al Dipartimento Servizi Tecnici, all’Ispettorato Provinciale Agricoltura, al Corpo Forestale di Messina, alle Forze dell’Ordine e, per conoscenza, a
S.E. il Prefetto di Messina nonché ai servizi: 5 Tutela e Ispettorato Rip.le delle Foreste di Messina, della Regione Sicilia Assessorato del Territorio e dell’Ambiente – Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana.
6. Di incaricare i Comandi delle Forze di Polizia, del Corpo Forestale, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale dell’esecuzione della presente Ordinanza.
AVVERTE
A) Divieti nelle aree percorse dal fuoco.
Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all’art. 10 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Nello specifico in tali zone:
1) per 15 anni non è possibile variare la destinazione d’uso;
2) per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
3) per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche:
Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia.
I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all’art. 10 della legge n. 353/2000.
B) Sanzioni per i trasgressori ai divieti.
1) Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 31,00 euro e non superiore a 62,00 euro;
2) nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 207,00 euro e non superiore a 413,00;
3) la trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall’art. 20, comma 1, lett. c) della legge n. 47/85 e s.m.i. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell’opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
C) Sanzioni per i trasgressori ai divieti.
Si applicano gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 C.P. che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell’evento di danno ovvero del concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l’incendio sia il proprietario e l’eventuale conduttore del soprassuolo.
D) Esecuzione dei lavori in danno.
Nei casi di inosservanza, da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi, dell’obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti e adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni e/o dei campi incolti e abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.
INFORMA
che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 gg. dalla data della sua pubblicazione.
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