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Coronavirus e linea di credito garantita per imprese : ABI richiama le banche, “garanzia vale solo su nuovi finanziamenti e non per estinzione vecchi”

- 25/04/2020
banca voce di Sicilia

Soddisfazione degli onorevoli Franco De Domenico e Pietro Navarra

Messina, 25 aprile 2020

L’ABI con circolare del 24 aprile appena scorso intende fare chiarezza sul funzionamento della linea di credito garantita al 100% dal Governo. Lo annunciano gli onorevoli Franco De Domenico e Pietro Navarra con una loro nota. “La battaglia che abbiamo portato avanti prima sul cosiddetto Cura Italia e poi sul Decreto Liquidità, scrivono De Domenico e Navarra, sta dando i propri frutti, come testimonia una circolare dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana). Per primi avevamo denunciato che le banche stavano provando a trasformare la misura dei 25mila euro (importo massimo del finanziamento garantito dal Governo) destinati alle piccole e medie imprese e ai professionisti, in una ‘manovra di Stato’ a proprio favore. Avevamo raccolto, infatti, diverse segnalazioni di chi, avendo debiti precedenti con l’istituto di credito, si vedeva sottratta parte di quella somma proprio per coprire le precedenti scoperture. In questo modo, piuttosto che alimentare la ripresa economica e aiutare coloro i quali in queste lunghe settimane di lockdown hanno visto le proprie attività andare in grave sofferenza, non si faceva altro che favorire il sistema bancario.

I nostri interventi sono stati recepiti dal collega deputato del PD Paolo Mancini, il cui intervento in Commissione parlamentare sul sistema bancario -in larga parte basato su nostri documenti fornitigli a supporto- è stato duro e incisivo, denunciando quanto stava accadendo“.

Nella circolare ABI, infatti si legge che: “Tenuto conto della definizione di nuovo finanziamento e tenuto conto che il finanziamento prevede espressamente tra le sue caratteristiche che, per essere elegibile per la garanzia del 100%, l’inizio del rimborso del capitale non avvenga prima di 24 mesi dall’erogazione, tale finanziamento non può essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente, sia nella forma di scoperto di conto sia in altra forma di prestito. La compensazione determinerebbe un avvio del rimborso del capitale prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia” e tanto già basterebbe per evitare in toto la “prassi” che si stava consolidando.
“Tale impossibilità di compensazione si verifica anche nel caso delle imprese che hanno comunicato di utilizzare la misura di sostegno finanziario di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 56 del Decreto legge n.18 dell’8 aprile 2020, cioè nel caso in cui gli importi accordati sulle aperture di credito non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020.
Analogamente a quanto indicato in precedenza, l’utilizzo del nuovo finanziamento per ridurre una esposizione preesistente determinerebbe un avvio del rimborso del prestito prima del termine dei 24 mesi” rincara l’ABI.

In particolare l’ABI chiarisce anche che : “Tali finanziamenti devono prevedere che:

  • l’inizio del rimborso del capitale non avvenga prima di 24 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi;
  • l’importo non sia superiore al 25 percento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come autocertificazione (comunque l’importo del finanziamento non può essere superiore a 25.000 euro)”

Ciò significa che per l’accesso al credito è necessaria solo la presentazione dell’ultima dichiarazione e nessun altro accertamento di merito.