Messina, 20 marzo 2020
Tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, a eccezione di farmacie di turno ed edicole, dovranno restare chiusi la domenica. Si potrà uscire una sola volta al giorno per gli acquisti essenziali, a eccezione dei farmaci. Vietata l’attività motoria all’aperto. Lo prevede una ordinanza del governatore della Sicilia Nello Musumeci. Ma anche oggi dovrebbero arrivare nuove misure più stringenti da parte del Governo.
L’Ordinanza Regionale:
Articolo 1
(Ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio)
1. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.
2. E’ vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale. (misura prevista nell’Ordinanza Sindacale n° 67 del 18 marzo 2020);
3. Gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione
Articolo 2
(Misure igienico-sanitarie in ambito comunale)
1. E’ fatto obbligo ai Comuni, qualora non ancora disposto, di provvedere alla sanificazione delle strade dei centri abitati, degli edifici adibiti a uffici pubblici e degli edifici scolastici. Per l’esecuzione di tale servizio i Comuni si avvalgono anche del contributo finanziario della Regione Siciliana. (misura prevista nell’Ordinanza Sindacale n° 62 del 13 marzo 2020 relativamente alla sanificazione di reti viabili e piazze e Ordinanze Sindacali n. 48 e 49 rispettivamente del 27 febbraio 2020 e 28 febbraio 2020)
2. E’ interdetta la fruizione delle aree a verde pubblico e dei parchi-gioco.
(Ordinanza Sindacale n. 61 del 13 marzo 2020)
Articolo 3
(Misure in materia di commercio e di trasporto pubblico)
1. E’ inibito l’ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni.
2. E’ disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole.
3. I Sindaci, con propria Ordinanza, possono disporre riduzioni dell’orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie.
(Misura prevista nell’Ordinanza Sindacale n° 61 del 13 marzo 2020)
4. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco. (Misura prevista nell’Ordinanza Sindacale n° 64 del 16 marzo 2020)
5. Nei mezzi del trasporto pubblico urbano è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato ai conducenti dei mezzi deve essere opportunamente delimitato.
(Misura prevista nell’Ordinanza Sindacale n° 63 del 13 marzo 2020)
Articolo 4
(Linea telefonica dedicata)
Per comunicazioni relative alla gestione dell’epidemia in corso è istituita presso la Presidenza della Regione una linea telefonica dedicata ad uso esclusivo e personale dei Sindaci dell’Isola. Il numero di telefono viene notificato con separata comunicazione.
(è stata istituita linea telefonica dedicata presso il COC giorno 9 marzo 2020, numero verde giorno 11 marzo 2020, numero per i cittadini sordi 11 marzo 2020)