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Coronavirus: le disposizioni dell’ordinanza “coprifuoco” del Sindaco, in dettaglio

- 14/03/2020
diretta sindaco voce di Sicilia

Messina, 14 marzo 2020

diretta sindaco 2 voce di Sicilia

Per tutta la durata di efficacia del DPCM 11 marzo 2020, e dunque fino al 25 marzo 2020, salvo eventuali proroghe e/o revoche che venissero disposte con provvedimenti statali, il Sindaco di Messina con ordinanza numero 61 dispone:

A chiunque si sposti in ambito urbano ed extra urbano di avere con sé ed esibire a richiesta delle Forze dell’Ordine l’autocertificazione secondo il modello messo a disposizione dal Ministero degli Interni, ove dichiari il motivo del suo spostamento, consapevole delle responsabilità cui va incontro chi rende dichiarazioni false e mendaci.

La limitazione dell’attività di tutti gli uffici comunali e la collocazione in ferie d’ufficio di tutto il personale cui sono affidati compiti non connessi allo svolgimento dei servizi essenziali e attivazione della modalità di lavoro agile (smart working) per i dipendenti i cui compiti consentono tale modalità di prestazione lavorativa;

A conferma di quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. La chiusura, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, dei mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. La sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. La sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 del DPCM 11 marzo 2020.

A tutte le attività come elencate nell’Allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, con esclusione delle rivendite di giornali e riviste, dei concessionari dei Monopoli di Stato e dei distributori di carburanti, delle attività ricettive e di tutte quelle non espressamente oggetto delle disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020 e DPCM 11 marzo 2020, di attenersi ed uniformarsi agli orari di apertura e chiusura come di seguito si specificano:

Ipermercati, supermercati, discount alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, punti vendita di generi alimentari, titolari delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio ambulante sul suolo pubblico, itinerante e a posto fisso, e su area pubblica, apertura alle ore 7:00 e chiusura alle ore 18:00;

Attività non alimentari, con espressa esclusione delle attività disciplinate dal Regolamenti sovracomunali quali sono le grandi strutture di vendita, apertura alle ore 8:00 e chiusura alle ore 14:00;

Tutte le attività che garantiscono un servizio di pronto intervento, non derogabile e che contribuisce al mantenimento dei servizi essenziali, sono tenute a garantire la reperibilità dandone comunicazione all’utenza mediante avviso da affiggere all’ingresso dell’attività e/o attraverso la comunicazione dei social media.

Il servizio di consegna a domicilio, che deve essere esercitato nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente tanto per il confezionamento che per il trasporto, deve cessare entro le ore 22:00; i soggetti impegnati nel detto servizio devono essere dotati dal datore di lavoro di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale atti a mitigare al massimo i rischi di eventuale contagio da COVID 19 .

Tutte le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture convenzionate con il S.S.N. siano limitate alle attività classificate come Urgenti (U) e Brevi (B), nonché a quelle per i pazienti oncologici e comunque indifferibili, conformemente alle prescrizioni dettate dall’Assessorato Regionale della Salute con Circolare prot. n. 14268 dell’11/3/2020, fatte salve eventuali modifiche.

Sono espressamente esclusi dalle disposizioni della presente ordinanza i mezzi adibiti al trasporto pubblico su piazza e quelli utilizzati per il soccorso e per l’emergenza.

A tutte le attività, senza esclusione alcuna ivi comprese le attività ricettive, di eseguire gli interventi di igienizzazione giornaliera dei locali preposti alla vendita ed alle attività complementari, e ad eseguire gli interventi di sanificazione almeno a giorni alterni. Sarà cura del titolare dell’attività mantenere la documentazione attestante l’avvenuta esecuzione degli interventi di igienizzazione e sanificazione da esibire a prima richiesta alle forze dell’ordine.

La chiusura di tutte le Ville Comunali e di tutti gli impianti sportivi pubblici e privati, con assoluto divieto di accesso.

Ad AMAM SpA di procedere, fermo restando l’iter amministrativo da definire in merito ai crediti pregressi, alla rimozione temporanea dei sistemi di riduzione e/o interruzione sulle portate idriche delle utenze morose secondo ordine di priorità dettato da criticità e necessità di fornitura del servizio.

Alle Società Partecipate e Aziende Speciali del Comune di Messina di sospendere l’attività di tutti gli uffici disponendo le ferie d’ufficio per tutto il personale non necessario a garantire l’effettuazione dei servizi essenziali, attivando tutte le procedure relativi allo smart working ove possibile, e rimodulando il servizio esterno, riducendo la prestazione in modo proporzionale alla prevedibile riduzione del numero dell’utenza per effetto dell’ottemperanza delle disposizioni della presente ordinanza.

Al Dipartimento Servizi Ambientali ed alla Messina Servizi Bene Comune Spa di disporre un servizio di sanificazione delle reti stradali, pubbliche vie, piazze, da eseguire con cadenza periodica per almeno tre volte, sull’intero territorio comunale.

Alle Società Partecipate e le Aziende Speciali di trasmettere entro le ore 18,00 del 16 marzo 2020 al Segretario Generale del Comune di Messina i provvedimenti che sono stati assunti in ossequio della presente ordinanza .

Alla Social City di assicurare lo svolgimento dei servizi di assistenza essenziali, senza interruzione alcuna a favore dell’utenza debole.

Inoltre il Sindaco invita a:

Ad evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio del Comune di Messina, nonché all’interno del territorio del Comune di Messina che non sia motivato da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. – Tutte le Amministrazioni Pubbliche ricadenti nel territorio comunale ad emettere i provvedimenti volti ad agevolare la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie per il personale non necessario a garantire l’effettuazione dei servizi essenziali e l’attivazione della modalità di lavoro agile (smart working) per i dipendenti i cui compiti consentono tale modalità di prestazione lavorativa. – Tutti i datori di lavoro a favorire un piano di ferie per rimodulare la presenza del personale dipendente nei luoghi di lavoro, favorendo lo smart working e predisponendo e garantendo tutti i Dispositivi di protezione Individuale necessari alla sicurezza, con particolare riferimento a tutti coloro che svolgono attività a diretto contatto con il pubblico. – Le strutture di grande distribuzione ed i centri commerciali ad uniformarsi agli orari sopra indicati per le altre attività di tipo alimentare. – Tutte le agenzie e gli esercenti i servizi di trasporto e corrieri che operano nell’ambito della piccola distribuzione e consegna merci che sono attivi territorio comunale ad osservare gli orari sopra indicati per le attività alimentari. – Le attività produttive e gli studi professionali ad attenersi alle disposizioni di cui al DPCM 11 marzo art 1 n. 7 e ad osservare gli orari sopra indicati per le attività alimentari. – I servizi finanziari, bancari, assicurativi e postali a rimodulare il servizio destinato alla fruizione pubblica, favorendo quanto più possibile lo smart working e predisponendo e garantendo tutti i Dispositivi di Protezione Individuale necessari alla sicurezza, con particolare riferimento a tutti coloro che svolgono attività a diretto contatto con il pubblico.

Inoltre dispone che:

Che la Polizia Municipale e la Polizia Metropolitana di Messina eseguano i controlli per il rispetto della presente ordinanza; Che il Segretario Comunale e Direttore Generale impartisca le disposizioni per l’attivazione degli istituti contrattuali delle ferie e della realizzazione dello smart working. Che le Società Partecipate adottino ogni provvedimento necessario alla ottemperanza della presente Ordinanza, disponendo di conseguenza in conformità a quanto ordinato al punto n. 10. L’invio di copia della presente Ordinanza alla Polizia Municipale, alla Polizia Metropolitana, alle Forze di Polizia operanti sul territorio.

Le violazioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, saranno punite con l’applicazione della Sanzione Amministrativa Pecuniaria compresa tra il minimo edittale di € 25,00 ed il massimo di € 500,00 stabilendo il pagamento in misura ridotta di € 450,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, oltre la sospensione dell’attività per il periodo di durata della presente ordinanza nel rispetto della vigente normativa di settore. Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 21,00 del 14/03/2020, avrà durata fino al 25 marzo 2020 salvo ulteriori disposizioni.