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Comune di Messina – LE NOVITÀ E LE REGOLE DA RISPETTARE A MESSINA PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA CORONAVIRUS!

- 09/03/2020
deluca mani sulla citta

Messina, 9 marzo 2020 – AVVISO del SINDACO

Al fine di divulgare e diffondere le disposizioni e le prescrizioni del DPCM dell’8 marzo 2020, il Sindaco formula il seguente
AVVISO
Ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. dell’8 marzo 2020, “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Covid-19 sul territorio nazionale, si applicano le seguenti misure:

  • sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubbl ici essenziali o di pubblica utilità;
  • è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
    sono sospese le manifestazioni , gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
  • sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  • è sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  • svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  • è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
  • sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
  • resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico;
  • in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1, lettera d);
  • sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado,ivi comprese le scuole paritarie, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
  • sono esclusi dalla sospensione i corsi post univer sitari connessi con l ‘esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa e dell’economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all ‘allegato 1 lettera d).
  • Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;
  • sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
  • fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
  • i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità ;
  • nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolar e riguardo alle specifiche esìgenze degli studenti con disabilità;
  • le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell ‘ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
  • a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
  • le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
  • è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
  • l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
  • la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato , nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;
  • gli obblighi di informativa di cui all’aTtico lo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
  • qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;

con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione di cui all ‘articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121e122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale , a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la libertà vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;
v) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
z) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

Si raccomanda la puntuale e scrupolosa osservanza delle disposizioni suddette da parte dei destinatari delle stesse.
Inoltre, richiamate le Ordinanze Contingibili ed urgenti n° 3 e n° 4 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana, chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente Ordinanza abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori della Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria, le province di Novara, Verbanio-Cusio,Ossola, Vercelli deve comunicare tale circostanza al comune, al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall’art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.

Invita i Consigli di Amministrazione e gli Amministratori delle Società Partecipate a dare precipua attuazione alle disposizioni di cui al D.P.C.M. dell’8 marzo 2020

Ai sensi del successivo art. 3 lettera c) del DPCM 8 marzo 2020,
Il SINDACO DISPONE
La sospensione del ricevimento del pubblico negli uffici comunali dalla data dell’8/3/2020 fino al 3/04/2020, eccetto che per gli uffici dell’anagrafe, dello Stato Civile e del Dipartimento Servizi alla persona, che sono dotati di postazioni front office munite di vetri separatori. I Dirigenti di ciascun Dipartimento valuteranno, in relazione ai servizi diretti, l’opportunità di consentire il ricevimento del pubblico per quei procedimenti amministrativi che non ne consentano la sospensione, in tali casi si dovrà disciplinare l’ingresso del pubblico in modalità tale da garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra il dipendente e l’utente.
La sospensione delle celebrazioni dei matrimoni con il rito civile.
La sanificazione dei mezzi di trasporto, con cadenza periodica, fino alla durata di validità del DPCM dell’8/3/2020, salvo diverse ed ulteriori disposizioni che saranno rese note.
La sanificazione delle aree dei mercati cittadini con cadenza periodica a cura della Messina Servizi Bene Comune SpA fino alla durata di validità del DPCM dell’8/3/2020, salvo diverse ed ulteriori disposizioni che saranno rese note.
L’attivazione di tutte le procedure relative necessarie a garantire le funzioni operative del COC in misura ridotta, a partire dalle ore 08.30 di giorno 09.03.2020 in attività H24 fino a termine esigenza.
Di attribuire il coordinamento generale al COC che rimane unico riferimento territoriale per la gestione dell’emergenza in atto;
Che tutte le comunicazioni ufficiali da parte di tutti gli Enti, coinvolti a vario titolo nella gestione dell’emergenza, dovranno convergere agli indirizzi mail e telefonici sotto riportati:
protezionecivile@comune.messina.it
Che venga utilizzato il numero telefonico della protezione civile comunale 09022866 per la comunicazione e gestione di tutte le necessità diverse da quelle specificatamente sanitarie e derivanti dalla situazione epidemiologica del Covid-19, quali ad esempio: il rifornimento di generi alimentari, lo smaltimento dei rifiuti domestici, l’acquisto di farmaci, eventuali sospensioni o guasti di forniture di utenze domestiche;
Che la Polizia Municipale presidi tutti i mercati cittadini comunali in modo tale da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno 1 metro l’uno dall’altro tra i visitatori e verificare che all’ingresso delle aree di mercato siano installati i distributori di soluzioni igienizzanti posti a disposizione degli utenti.
Che al fine di sopperire alla parziale chiusura al pubblico di alcuni uffici comunali, gli ordini professionali, i caf e patronati convenzionati diano la massima diffusione dei servizi di certificazione on-line offerti;
Nei confronti delle società partecipate di predisporre il posizionamento di distributori di soluzione igienizzante in corrispondenza di tutti gli ingressi ai locali di propria pertinenza;
L’attivazione di un servizio di comunicazione attraverso un numero di cellulare con funzione di messaggistica istantanea di whatsapp, con utilizzo privilegiato per i sordi.

RENDE NOTO
che le superiori disposizioni hanno efficacia dal 08/3/2020 fino al 03/04/2020;
che é in corso la fornitura dei distributori di soluzione igienizzante per le mani che verranno collocati in corrispondenza di tutti gli ingressi degli immobili comunali;
che verranno effettuati gli aggiornamenti alla popolazione attraverso il sistema ALERT SYSTEM con avviso telefonico.
che il numero verde della Regione Sicilia è 800458787;
che per chi fa rientro dalle zone colpite e deve comunicare anche al Sindaco le proprie condizioni , è attivo il seguente indirizzo mail: protezionecivile@comune.messina.it
che il Comune di Messina mette a disposizione il numero telefonico della protezione civile comunale 09022866 per la comunicazione e gestione di tutte le necessità diverse da quelle specificatamente sanitarie e derivanti dalla situazione epidemiologica del Covid-19, quali ad esempio: il rifornimento di generi alimentari, lo smaltimento dei rifiuti domestici, l’acquisto di farmaci, eventuali sospensioni o guasti di forniture di utenze domestiche;
che i cittadini che necessitano del rilascio di certificazioni anagrafiche, potranno usufruire del servizio certificazioni on-line attivabile sul sito del Comune di Messina al seguente indirizzo:
https://comune.messina.it/servizi-al-cittadino/60816/

Per qualunque chiarimento contattare la nostra unità di protezione civile: 090 – 22866