Messina, 4 marzo 2020
L’astensionismo per legittimo impedimento degli avvocati italiani e quindi anche di quelli messinesi lo ha annunciato l’Organismo Congressuale Forense dopo una riunione rigorosamente on line conclusasi oggi.
In particolare l’Organismo indice ” l’astensione dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie, in ogni settore della Giurisdizione, per il periodo di quindici giorni con decorrenza dal 6.03.2020 e fino al 20.03.2020, in conformità alle disposizioni del codice di autoregolamentazione, con esclusione espressa delle udienze e delle attività giudiziarie relativi alle attività indispensabili come previste e disciplinate dagli artt. 4, 5 e 6 del “Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati” “. Ed avvisa che : “l’adesione all’astensione, che sarà considerata legittimo impedimento del difensore in ogni tipo di procedimento, oltre ad essere dichiarata personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del mandato all’inizio dell’udienza o dell’atto di indagine preliminare, potrà essere comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero oltreché agli altri avvocati costituiti, con espressa deroga al termine di due giorni, in considerazione delle ragioni di pericolo sanitario sottese alla astensione
“DISPONE l’immediata trasmissione della presente delibera, oltre che a tutte le rappresentanze istituzionali ed associative dell’Avvocatura Italiana, al Presidente della Repubblica, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, al Ministro dell’Economia e Finanze e ai Capi di tutti gli Uffici Giudiziari Italiani”.
Nel documento si legge che tale decisione deriva dalla presa d’atto del fatto che si sono già verificati casi di contagio di magistrati ed avvocati e che in particolare:
“l’emergenza derivante dalla diffusione del virus “Covid 19” sta procurando grande allarme sociale su tutto il territorio nazionale, allarme avvalorato dalla intensa attività di prevenzione messa in atto dalle attività sanitarie e dal Governo, con la produzione di disposizioni eccezionali sia di normazione primaria d’urgenza che regolamentare;
2- che, per quanto riguarda le attività giudiziarie, tale emergenza è stata fronteggiata con misure incentrate sulla riduzione e sospensione delle attività relativamente alle sole “zone rosse”;
3- che in particolare, l’art. 10 del D.L. 2.03.2020 n. 9 prevede, tra le altre misure, la sospensione delle udienze nei procedimenti civili, penali, amministrativi e contabili degli uffici nel cui ambito di competenza rientrano i Comuni inseriti nell’allegato n. 1 al DPCM dell’1.03.2020 (cd. “zona rossa”) e di quelli in cui le parti o i loro difensori abbiano residenza o sede negli stessi Comuni, con l’eccezione dei procedimenti connotati da urgenza;
4- che si tratta di misure assolutamente non adeguate a ridurre ragionevolmente il rischio di contagio in relazione alle specifiche modalità di interazione che connotano le attività giudiziarie in quanto
a- il rischio di contagio si sta palesando in modo crescente su tutto il territorio nazionale e già numerosi Avvocati e Magistrati hanno contratto il contagio;
b- che ogni Avvocato e ogni Magistrato, nello svolgimento delle proprie funzioni, interagisce quotidianamente con un numero molto elevato di persone e inoltre gli Avvocati, per le ragioni connesse alla propria professione, operano in modo indistinto sul territorio nazionale, senza alcuna limitazione,
c- negli uffici giudiziari converge un afflusso di persone non limitato alle sole parti e ai loro difensori, ma esteso a testimoni, consulenti, verificatori, coadiutori, (etc.) non ricompreso nelle previsioni del D.L. n. 9/2020, e si concretizza il rischio che gli uffici giudiziari italiani divengano grande veicolo di contagio diffuso e incontrollato;
d- negli uffici giudiziari è inoltre molto arduo, se non impossibile, effettuare i dovuti controlli preventivi circa gli ambiti di rispettiva provenienza delle persone;
e- lo stato degli edifici in cui viene esercitata l’attività giudiziaria, la loro inadeguatezza strutturale e la loro dislocazione, non consentono un pur minimo controllo igienico-sanitario,
f- la gestione continua in gran parte ad essere demandata a scelte discrezionali dei capi degli uffici giudiziari che, nella maggior parte dei casi, hanno assunto provvedimenti volti a limitare le possibilità di contagio nelle sole aule di udienza e all’interno delle cancellerie (peraltro con esiti evidentemente insufficienti, visto il caso di Milano), ma non hanno alcuna incidenza sulle condizioni in cui gli Avvocati, le parti, i testimoni e gli ausiliari debbano attendere lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza;
5- che, in ragione delle problematiche ora evidenziate, si stanno moltiplicando casi di contagio di Avvocati e Magistrati;
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