Differenza tra giornalista e professionista del “copia e incolla”
Messina, 1 giugno 2019 – di Giuseppe Bevacqua
La legge 69 del 3 febbraio del 1963 oltre ad istituire l’Ordine dei giornalisti, ha delineato i diritti ed i doveri di una professione che è senz’altro assimilata a principi intellettuali nel suo svolgimento. Per esercitare una professione intellettuale in Italia è necessario un esame di Stato ed una laurea minimo triennale. Ma l’anomalia sta nel fatto che al momento tale vincolo è esteso e riconosciuto per la professione giornalistica solo per la partecipazione ai master universitari in giornalismo. Resta però il principio che la professione giornalistica, proprio perché professione intellettuale, può essere riconosciuta solo se svolta secondo il rispetto della Legge del 69/1963. Lo impone la delicatezza e l’importanza del trattare “l’informazione”, al fine di garantirne correttezza e completezza, nell’interesse dei cittadini.
“Ordine”, come la stessa parola suggerisce, significa regole senza le quali ci sarebbe il caos e con esso disinformazione e violazione del principio della dignità e della tutela della persona, così come del rispetto della verità sostanziale. Non può, non deve e non può, pertanto, neanche immaginarsi lo svolgimento di una professione intellettuale senza la conoscenza ed il rispetto di una deontologia condivisa. Sarebbe come improvvisarsi da domani avvocati, commercialisti o, peggio, medici. Il danno maggiore sarebbe a carico della comunità.