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Messina Social City: Fiadel e la sentenza “tecnica” del TAR che non entra nel merito e non risolve tutto

- 29/05/2019
clara croce

Messina, 29 maggio 2019 –

La sentenza del TAR di Catania conferma quello che abbiamo sempre detto: con la creazione dell’Agenzia Messina Social City sono stati tutelati lavoratori e utenti dei servizi sociali”. Così Clara Crocè e Gianluca Gangemi della FIADEL commentano al sentenza della sezione etnea del Tribunale Amministrativo Regionale, che ha riconosciuto la legittimità dell’operato dell’amministrazione comunale di Messina e condannato l’Unione Nazionale Consumatori a rifondere le spese (1.652,50 euro più le accessorie) da liquidare a Palazzo Zanca. 

Comincia così il comunicato stampa della FIADEL che attribuisce alla sentenza del TAR in questione una valenza di riconoscimento di totale legittimità nella costituzione della Messina Social City, l’agenzia comunale di Messina per la gestione e somministrazione (soprattutto) dei servizi sociali. Ma la questione, come abbiamo già scritto, ha un valore squisitamente tecnico. Pertanto le sentenze vanno lette per quel che scrivono e che decidono.

La sentenza del TAR non legittima l’intero operato dell’amministrazione del Comune di Messina nella costituzione della Messina Social City, nè tanto meno entra nel merito del passaggio dei lavoratori dalle coop all’agenzia. E’ bene chiarirlo.

E’ lo stesso oggetto del ricorso al Tar da parte dell’Unione Consumatori a dimostrarlo. E su quanto dall’associazione contestato la Magistratura amministrativa di Catania ha di fatto valutato. Cioè la supposizione di indeterminatezza nella lista dei servizi effettivamente gestiti da Messina Social City nel contratto di servizio approvato a novembre dello scorso anno dal Consiglio Comunale. Solo su questo si è espressa la Corte. Non su altro.

Dunque la sentenza non mette certo la parola fine alle denunce presentate dagli “esclusi” al momento delle assunzioni, peraltro regolarizzate il 13 di marzo scorso ma ufficializzate e contabilizzate dal primo di marzo . Non entra nel merito della legittima applicazione dell’articolo 37 del CCNL per il passaggio dei dipendenti e sugli esclusi. Non valuta la regolarità di un’azienda che ha presentato la mappatura dei bisogni in un secondo momento, nè l’assenza di un direttore generale o del mancato trasferimento di fondi dal Comune all’Agenzia. Non risolve la questione delle variazioni , definite “errori madornali” proprio al contratto di servizio dell’agenzia che è oggetto di richiesta di sanzione disciplinare nei confronti della dirigente del Dipartimento, richiesta in modo vibrante dalla Segretaria Generale del Comune.

Peraltro vorremmo ricordare che la sentenza in questione che assolve l’amministrazione del Comune di Messina dal mancato dettaglio della lista dei servizi affidati a Messina Social City nel contratto di servizio, solo in quanto non rilevante ai fini della decisione del Consiglio Comunale di approvare il documento, era già nell’aria a seguito della rigettata richiesta di sospensione della delibera comunale dal Tar, decisione del 4 aprile scorso già “sbandierata” come una vittoria “su tutta la linea” dallo stesso sindaco Cateno De Luca.

Insomma la strada per la piena legittimità di Messina Social City, per tranquillità di chi la gestisce, del Consiglio Comunale e, soprattutto, degli utenti, deve ancora arrivare e passerà per Corte dei Conti, Procura della Repubblica Regionale ed Assessorato Regionale per gli Enti Locali. Attendiamo, dunque, fiduciosi la soluzione vera delle questioni ancora in sospeso.