Messina, 20 marzo 2019
La Regione, nella persona del responsabile del procedimento, dottor Vincenzo Raitano, e firmato dal dirigente regionale dottor Giuseppe Di Gaudio, ha formalmente diffidato l’amministrazione De Luca a rispondere alle interrogazioni. Una “bacchettata” sulle mani del sindaco Cateno De Luca, lo stesso che aveva chiesto tempi certi al Consiglio Comunale, reo di rispondere alla disamina delle delibere con tempi troppo lunghi. Sembra invece che Cateno De Luca & Co. abbia l’abitudine di non rispondere affatto. Il documento ufficiale è datato 18 corrente mese e giunge a seguito delle segnalazioni all’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica di cui è assessore l’onorevole Bernadette Grasso. I consiglieri comunali segnalanti sono De Leo, Interdonato, La Tona e Rotolo.
In particolare la questione esaminata dalla Regione Siciliana è relativa a sei specifiche interrogazioni:
- prot. n. 190910 del 27 luglio 2018
- prot. n. 248538 del 25 settembre 2018
- prot. n. 280903 del 24 ottobre 2018
- prot. n. 256425 del 27 ottobre 2018
- prot. n. 294232 del 9 novembre 2018
- prot. n. 358473 del 5 dicembre 2018
Interrogazioni alle quali l’amministrazione comunale non ha mai risposto o non ha rispettato i termini previsti dalla normativa vigente.
Così l’Assessorato regionale rileva che: “pur ritenuto concluso il procedimento amministrativo in ordine all’argomento segnalato in oggetto, si contesta alla S.V. (il sindaco De Luca ndr.), la violazione del precetto di cui all’art. 27 comma 1 della L.R. n. 7/1992 (..)
“Posto che l’accertamento di cui sopra ha evidenziato le violazioni dei precetti indicati, si formula al riguardo espressa raccomandazione di non perseverare nella condotta contestata, conformando la propria attività aiu principi di buona e sana gestione della cosa pubblica, rammentando, altresì, che il precetto dell’art. 27 della L.R., n. 7/1192, prevede anche che ‘il Sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune. Le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi(..) sono rilevanti per l’applicazione dell’art. 40 della legge n. 142/1990”. Articolo che così recita:
art. 40 della legge n. 142/1990 – Rimozione e sospensione di amministratori di enti locali
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunita’ montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza.
2. In attesa del decreto, il prefetto puo’ sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessita’.
3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dall’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.