Messina, 25 gennaio 2019 – di BRANCIFORTE OROFIAMMA
Dopo aver letto e riletto l’art. 37, appare chiaro che il suddetto articolo sancisce il diritto dei lavoratori a transitare alle dipendenze della COOPERATIVA subentrante. Da COOPERATIVA a COOPERATIVA, detto questo appare inutile continuare a discutere sul passaggio dei lavoratori da COOPERATIVA ad AGENZIA PER I SERVIZI SOCIALI che è un Ente pubblico.
E’ chiaro che l’art. 37 non e’ applicabile per il passaggio dei lavoratori, nemmeno con una forzatura.
Leggendo la deliberazione della giunta comunale n. 605 del 13. Novembre 2018 – APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO “CRITERI DI TRANSITO NELL’AGENZIA MESSINA SOCIAL CITY DELLE RISORSE UMANE GIA’ INSERITE PRESSO LE COOPERATIVE AGGIUDICATARIE DEI SERVIZI SOCIALI FINANZIATI CON IL BILANCIO COMUANLE”. Ho avuto modo di notare che a pag. 3 l’estensore della deliberazione di giunta e’ il sig.Passarelli Pierpaolo Autore di articoli per “Diritto del lavoro” vedi link https://www.diritto.it/ccnl-cooperative-sociali-le-garanzie-dell-art-37-si-riferiscono-a-tutti-i-casi-di-appalto-convenzione-o-accreditamento/
ma che artatamente sono state eliminate frasi che potevano far capire l’impossibilita’ di applicare l’art. 37 da privato a pubblico.
Poi sempre in quella determinazione e’ stato chiamato in causa l’art. 3 del D.P.R. n. 902/1986 Nuovo regolamento delle aziende speciali di servizi dipendenti dagli enti locali. TITOLO I COSTITUZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI Capo I ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI che per correttezza riporto: “ Art. 3. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, gia’ affidato in appalto od in concessione, oltre agli elementi di cuial precedente art. 2, devono indicarsi:
a) l’eventuale onere annuale a carico del comune che non dovra’ risultare superiore a quello sostenuto per l’appalto o per i contributi assegnati all’impresa concessionaria;
b) il personale da assumere, che non deve essere superiore a quello in servizio presso l’impresa appaltatrice o concessionaria alla fine del sesto mese anteriore alla deliberazione di cui sopra sulla base dei libri paga e matricola, salvo i lavoratori stagionali richiesti dal processo produttivo.
Nel caso di imprese appaltatrici o concessionarie che gestiscono piu’ servizi, il numero dei lavoratori da assumere e’ determinato sulla base del personale effettivamente impiegato nel servizio che viene assunto in gestione dal comune. Al personale assunto in base al presente articolo puo’ essere corrisposto un assegno personale, riassorbibile con i futuri miglioramenti, pari all’eventuale differenza tra il trattamento economico gia’ in godimento e quello spettante in applicazione degli accordi nazionali di categoria propri della forma di assunzione prescelta del servizio.”
Bene, l’art. 3 non parla di modalita’ di assunzione degli operatori delle Aziende Speciali, bensi’ di ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI poiche’ il D.P.R. n. 902/1986 parla della Costituzione delle Aziende speciali di servizi dipendenti dagli enti locali. Dove “dipendenti” sta per vincolati, subordinati, assoggettati e non dipendenti nel senso di lavoratori. Chi ha interpretato questo D.P.R.? Non certo l’amanuense, ma il politico che ha voluto ingannare con questo gioco di parole. E’ chiaro e palese che l’art. 37 NON PUO’ e non deve essere usato per il passaggio tra cooperativa cessante e Ente pubblico subentrante, il personale deve essere arruolato con BANDO PUBBLICO a questo proposito riporto una sentenza di Cassazione 24972/16 “Appalti: da cooperativa a in house. NO al passaggio dei dipendenti Non sussiste un diritto soggettivo in capo ai dipendenti di una cooperativa che ha cessato il proprio contratto con la P.A. di essere trasferiti in capo alla società in house cui l”ente locale ha deciso di affidare il servizio di parcheggi comunali” La Messina Social City, puo’ assumere, ma con pubblico concorso e deve assicurare selezioni imparziali e trasparenti e ha l’obbligo di rispettare la normativa vigente per il reclutamento. Se fino ad oggi l’amministrazione comunale ha detto e ha fatto votare al consiglio comunale altre modalita’ di assunzione e/o di passaggio, ha detto e fatto il FALSO.
Forse e’ meglio fare un ripasso
“Art.
37 CAMBI DI GESTIONE
Rilevato che il settore è notevolmente caratterizzato dalla effettuazione del servizio tramite contratti di appalto o convenzioni o accreditamento soggetti a frequenti cambi di gestione, allo scopo di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale, viene concordato quanto ai seguenti punti:
A) L’azienda uscente, con la massima tempestività possibile, e comunque prima dell’evento, darà formale notizia della cessazione della gestione alle OO.SS. territoriali e alle RSU. L’azienda subentrante (anch’essa con la massima tempestività possibile e comunque prima del verificarsi dell’evento), darà a sua volta formale notizia alle OO.SS. territoriali circa l’inizio della nuova gestione. 45 Quanto sopra al fine di garantire tutte le informazioni utili alla corretta applicazione delle norme contrattuali nazionali e provinciali e delle disposizioni di legge in materia.
B) L’azienda subentrante, nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d’appalto o convenzione, assumerà, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell’impresa cessante, il personale addetto all’appalto o convenzione stessi, salvo quanto previsto al successivo punto d), garantendo il mantenimento della retribuzione da contratto nazionale in essere (retribuzione contrattuale), ivi compresi gli scatti di anzianità maturati.
C) Qualora, per comprovati motivi, alla data della cessazione dell’appalto o convenzione, quanto previsto dal punto b), del presente articolo non abbia trovato applicazione, l’azienda cessante potrà porre in aspettativa senza retribuzione e senza maturazione degli istituti contrattuali le lavoratrici e i lavoratori che operano sull’appalto o convenzione interessati per un periodo massimo di 7 giorni lavorativi, al fine di consentire l’espletamento delle procedure relative alla assunzione con passaggio diretto.
D) In caso di modifiche o mutamenti significativi nell’organizzazione e nelle modalità del servizio da parte del committente e/o tecnologie produttive con eventuali ripercussioni sul dato occupazionale e sul mantenimento delle condizioni di lavoro, l’azienda fornirà le opportune informazioni alle OO.SS. territoriali. Le parti si attiveranno per individuare le possibilità di adibire il personale dell’azienda eccedente in altri servizi, anche con orari diversi e in mansioni equivalenti.”