Messina, 3 ottobre 2018
“Alle falsità del professor Guido Signorino, pluri ex, preferisco rispondere riportando la sintesi di due delle tante delibere della Corte dei Conti che ha più volte conclamato la non veridicità dei bilanci del comune di Messina e la costante violazione delle norme contabili che disciplinano i bilanci ed i piani di riequilibrio” così il sindaco Cateno De Luca risponde al professor Guido Signorino in tema di bilanci e gestione del Comune di Messina ed allega la nota della Corte dei Conti del 2017 con la quale la stessa sollevava una serie di rilievi importanti alla gestione dell’amministrazione Accorinti:
Rilievi della Corte dei Conti in merito alle deliberazioni n.91/2016/PRSP e n.232/ 2017/PRSP. (si allegano in copia integrale)
Fermo restando il contenuto integrale dei rilievi posti in essere dalla Corte dei Conti Sezione di Controllo Regione Sicilia di cui alle deliberazioni n.91/2016/PRSP e n. 232/2017/PRSP a cui si fa esplicito rimando, si ritiene il caso di evidenziare solo alcune delle motivazioni poste a rilievo nei confronti dell’Ente per come di seguito specificato.
Fermo restando il contenuto integrale dei rilievi posti in essere dalla Corte dei Conti Sezione di Controllo Regione Sicilia di cui alle deliberazioni n.91/2016/PRSP e n. 232/2017/PRSP a cui si fa esplicito rimando, si ritiene il caso di evidenziare solo alcune delle motivazioni poste a rilievo nei confronti dell’Ente per come di seguito specificato.
Come di consueto si rileva il ritardo nell’approvazione dei documenti contabili sia di Rendiconto che di Previsione, nello specifico la Corte osserva il mancato rispetto della normativa in materia di armonizzazione in merito alla predisposizione della Nota integrativa al Bilancio di Previsione che serve ad allineare i bilanci del comune con i bilanci delle partecipate (i bilanci del comune prevedono una cosa mentre i bilanci delle partecipate prevedono tutt’altra cosa !!!).
Per quanto al calcolo dei Parametri di Deficitarietà Strutturale, condizione imprescindibile per l’Ente che si è avvalso della procedura di Riequilibrio, la Corte rileva ancora una volta la difformità di calcolo tra l’Organo di Revisione ed il Comune di Messina per quanto al calcolo del Parametro 6 (volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dal Titolo I-II-III superiore al 38 %). Tale condizione, rimandata alle competenze della Commissione Ministeriale per la valutazione del Piano di Riequilibrio è un aspetto di rilevante importanza che avrebbe addirittura negato la possibilità del Comune alla adesione al Piano di Riequilibrio Pluriennale (dissesto e non piano di riequilibrio !!!). In merito ai Debiti Fuori Bilancio la Corte dei Conti rileva il formarsi di una consistente massa debitoria alla chiusura dell’esercizio senza riuscire nei fatti a procedere al riconoscimento di quella già censita dall’Ente che ammonta a circa € 80.000.000,00. In materia di Organismi partecipati si rappresenta che la Corte dei Conti sottolinea in entrambi le deliberazioni tra l’altro le gravi criticità rispetto a:
a) mancato conseguimento obiettivi piano di razionalizzazione.
b) incapacità del sistema informativo rispetto all’assunzione dei dati economico-patrimoniali delle società partecipate.
c) mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori.
d) comunicazione dei dati e rispetto termini approvazione bilanci società.
e) rapporti debitori del Comune con le società
a) mancato conseguimento obiettivi piano di razionalizzazione.
b) incapacità del sistema informativo rispetto all’assunzione dei dati economico-patrimoniali delle società partecipate.
c) mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori.
d) comunicazione dei dati e rispetto termini approvazione bilanci società.
e) rapporti debitori del Comune con le società
Nella stessa sezione di fa esplicito riferimento alla condizione delle perdite delle principali società partecipate con l’aggravio della situazione economica in capo all’Ente. Particolare interesse assume la nota al punto l) in merito al trasferimento dei lavoratori da FELUCA ad AMAM sul quale nulla si vuole scrivere piu’ di quanto già agli atti degli Organismi competenti.
Non di secondaria importanza è il rilievo sulla mancata corretta tenuta degli Inventari che costituisce la palese condizioni di oggettiva capacità gestionale dei beni propri dell’Ente. Appare altrettanto rilevante in questa sede riportare quanto integralmente riferito nella deliberazione 232/2017 alla SEZIONE D) DEL DEFERIMENTO …
“Infine il Collegio di revisione fa presente, in merito al Piano di riequilibrio pluriennale, di cui non è noto lo stato dell’istruttoria, il mancato rispetto degli obiettivi previsti con riferimento alle misure nn. 5, 6, 7, 9 e 10: “Minori trasferimenti A.t.m.”, “Servizio idrico Amam”, “Riduzione servizi del 10%”, “Risparmio spese energetiche” e “incremento tributi” con rilevanti disallineamenti”.
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